Ruolo del consulente tecnico nei casi di malpractice medica

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Il ruolo del consulente tecnico nella responsabilità penale del medico? Ecco una riflessione interessante sull’importanza di questa figura all’interno dei casi di malpractice sanitaria

Nei diversi casi di responsabilità penale del medico spesso non si tiene in sufficiente considerazione il ruolo del consulente tecnico e la sua importanza nell’accertamento della verità.

Innanzitutto è bene sottolineare che, ogni qualvolta un professionista sanitario incorre “nelle maglie” della giustizia penale, a regnare sovrano è lo smarrimento quando non un’autentica prostrazione.

Una condizione che può interferire con la serenità che il medico deve tenere nell’esercizio quotidiano di una professione già delicatissima.

Inoltre, non bisogna dimenticare che spesso, pur avendone sentore, il medico non ha, né può avere, esatta cognizione dell’incolpazione che comincia a profilarsi a di lui carico.

Il sistema processuale italiano è infatti strutturato in modo tale per cui alla presentazione di un esposto o di una querela non corrisponde automaticamente e sul momento una comunicazione per l’indagato dell’avvio di indagini preliminari.

Accade invece, molto spesso, che si sappia di indagini svolte (e chiuse) a proprio carico solo al ricevimento di un avviso.

Avviso che informa che le stesse sono state completate, non intendendo il pubblico ministero chiedere l’archiviazione.

Questo, in particolare, accade nei casi il cui non si debbano compiere autopsie o altri accertamenti tecnici irripetibili. Vale a dire, quando l’evento non sia stato letale. Oppure, se la denuncia del fatto sia stata sporta non nell’immediatezza dei fatti, ma successivamente.

Ebbene, è qui che si può comprendere appieno il ruolo del consulente tecnico e la sua importanza.

In tale frangente, infatti, la Procura è solita designare uno o due consulenti.

Questi sono chiamati ad accertare le cause dell’occorso, così come la loro possibile riconduzione ai professionisti medici che abbiamo avuto in cura la vittima di lesioni o morte, così come più approfonditamente si legge nell’analisi dell’Avv. Aldo Areddu e della Dott.ssa Marika Marcantonio

 

 

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