Atto di precetto: la notifica alla vicina di casa va ritenuta valida?

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In assenza del destinatario di un atto di precetto, esso può essere consegnato in subordine anche alla vicina di casa? Ecco le precisazioni della Cassazione a riguardo.

Con la recente sentenza numero 8418/2018, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti circa l’ atto di precetto e la sua notifica in assenza del destinatario.

Come noto, l’articolo 139 del codice di procedura civile prevede che la notificazione dell’ atto di precetto, se non viene eseguita “a mani proprie” ai sensi dell’articolo 138, può essere fatta al destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o nel luogo in cui ha l’ufficio. Oppure in quello in cui esercita l’industria o il commercio.

Ebbene, in caso di assenza, la copia dell’ atto di precetto da notificare può essere consegnata a una persona di famiglia, addetta alla casa o all’ufficio.

Questo può avvenire a condizione che il soggetto non sia minore di 14 anni. Inoltre, non deve essere palesemente incapace.

Oppure, in mancanza anche di tali persone, al portiere dello stabile ove si trova l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. O, in subordine, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Ora, con riferimento all’articolo 139, la sentenza in oggetto ha ribadito proprio sulla qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa.

Nello specifico, secondo i giudici tale qualità si presume iuris tantum dalle dichiarazioni che l’ufficiale giudiziario incaricato della notifica recepisca nella relata.

Ne consegue, pertanto, che è il destinatario dell’ atto di precetto che contesti la validità della notificazione a dover fornire la prova contraria.

Significa cioè che spetta a lui dover dimostrare “l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario”.

Del resto, spiegano i giudici, la relata di notifica di un atto giudiziario fa fede sino a querela di falso con riferimento ai seguenti punti.

  • le attestazioni relative all’attività svolta dal pubblico ufficiale procedente;
  • la constatazione dei fatti avvenuti in presenza di tale soggetto;
  • il ricevimento delle dichiarazioni che gli sono state rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco.

Invece, per le attestazioni che derivano da informazioni assunte dal pubblico ufficiale o da indicazioni che gli sono fornite da altri e che non sono frutto della sua diretta percezione, manca la pubblica fede.

E questo seppure con la precisazione che esse sono comunque “assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria”.

 

 

 

 

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