Iandolo (CAO) su attività professionale protetta: “Le società devono essere iscritte all’Ordine, altrimenti il paziente non viene tutelato”
È nullo il contratto stipulato con una società di capitali per ottenere prestazioni di esclusiva competenza degli iscritti agli Ordini. Lo ha recentemente ribadito la Suprema Corte di Cassazione, sezione civile, con l’ordinanza n. 21015/2018. I Giudici Ermellini hanno infatti dichiarato inammissibile il ricorso di una società che richiedeva a una struttura sanitaria il pagamento di servizi relativi ad attività professionale di esclusiva competenza degli iscritti agli Ordini di una professione protetta, in questo caso quella di commercialista.
Nel provvedimento in esame, il contratto di prestazione è stato dichiarato nullo, con tutte le relative conseguenze. Le pretese di pagamento della società, quindi, sono state rigettate anche per quanto riguarda le prestazioni meramente accessorie all’attività principale.
L’ordinanza “costituisce un importante riconoscimento per quanto riguarda l’esclusiva competenza dei soggetti iscritti agli Ordini delle professioni intellettuali a svolgere l’attività riguardante le professioni stesse”.
A spiegarlo è il presidente della Commissione Albo Odontoiatri della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
“L’esercizio dell’attività professionale protetta – continua Iandolo – non è, secondo la Corte di Cassazione, demandabile a società di capitali, anche se formate da professionisti. È quindi evidente che le società che intendano svolgere, nel nostro settore, l’attività odontoiatrica debbano essere iscritte all’Ordine professionale nella qualità di Società tra Professionisti”.
Il Presidente della CAO Nazionale esprime poi preoccupazione rispetto al possibile fatto che la nullità del contratto di cura esponga il paziente alla perdita dei propri diritti in caso di richiesta di risarcimento danni. “Considero questa ordinanza un passaggio importante verso un definitivo chiarimento – conclude Iandolo – sul corretto svolgimento di tutte le professioni intellettuali protette, ivi compresa, ovviamente, quella odontoiatrica”.
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