Integra la fattispecie del reato di stalking, o di atti persecutori, previsto dall’art. 612-bis c.p., la condotta perdurante di persecuzione, posta in essere con numerose aggressioni fisiche e verbali e molestie ai danni di due condomini
Era stato accusato del reato di stalking di cui all’art. 612 bis, c.c. 1 e 2, c.p., perché poneva in essere atti persecutori in danno di due soggetti, residenti nello stesso condominio molestandoli e minacciandoli ripetutamente, in modo da cagionare in loro un perdurante e grave stato di ansia e di paura.
L’indagato aveva messo in atto una vera e propria persecuzione nei confronti dei due denuncianti. Gli stessi componenti della famiglia avevano il terrore di uscire di casa per il timore di incontrarlo e più volte avevano dovuto ricorrere alle cure medico-psichiatriche.
La decisione dei giudici di merito
Il Tribunale di Bari, investito della vicenda in esame, ha dichiarato che “sussiste, senza ombra di dubbio, la condotta prevista e punita dall’art.612 bis c.p. dal momento che l’imputato ha, coscientemente e volontariamente, nonché reiteratamente molestato le persone offese, facendone oggetto di una attenzione ossessivamente imposta, attraverso minacce e continui atti di violenza fisica e verbale e di intrusione nella vita privata degli stessi ed esercitando un effetto intimidatorio tale da indurli a denunciare più volte l’accaduto alle forze dell’ordine”.
Condotta ossessiva (spesso sfociata anche in atti di violenza su cose e persone) che ha ingenerato nei due coniugi, paura e ansia per l’incolumità propria e del figlio minore, nonché per la propria libertà personale e che li ha indotti a modificare finanche, le proprie abitudini di vita.
In tema di valutazione della prova è stato ampiamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, proprio in relazione alla fattispecie di cui all’art.612 bis c.p., la penale responsabilità di un soggetto può essere affermata anche sulla scorta delle sole dichiarazioni della persona offesa, purché queste siano sottoposte ad un rigoroso vaglio critico ( cfr. Cass. Pen. Sez. V n.27774/10)
Ne caso di specie non vi erano dubbi sulla credibilità delle persone offese che, nelle denunce sporte nei confronti dell’indagato e nelle dichiarazioni rese a dibattimento erano state chiare, lineari, precise e prive di contraddizioni.
Il contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone offese, era stato, peraltro, supportato da significativi elementi oggettivi di riscontro costituiti dalle immagini estrapolate dai filmati della telecamera di videosorveglianza e dai certificati medici in atti.
Il reato di stalking
Il reato di “stalking” o di “atti persecutori” previsto dall’art. 612-bis, introdotto dalla L. n. 38 del 2009, è un reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione di più condotte minacciose e moleste, tali da ingenerare nella vittima un perdurante stato di ansia e timore per sé o per le persone care o tale da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.
Perché sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e i comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati.
Inoltre, i comportamenti devono essere tali da ingenerare nella vittima disagi psichici o timore per la propria incolumità e quella delle persone care ovvero pregiudizi per le abitudini di vita: trattasi di reato di evento e di danno, a fattispecie alternative, ciascuna delle quali idonea ad integrarne gli estremi ( Cass. Pen. Sez. V 34015/10).
Più in particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire al riguardo, che integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art.612 bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (cfr. Cass. Sez. V n.6417/10) precisando l’idoneità ad integrare la fattispecie delle ripetute comunicazioni telefoniche, anche mediante reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti social network, come ad esempio facebook (cfr. Cass. Pen.Sez. VI n.32404/10).
Leggi anche:
RECIPROCITA’ DEI COMPORTAMENTI MOLESTI: CONFERMATA CONDANNA PER STALKING





