Divieto di licenziamento entro il primo anno di matrimonio: vale solo per le donne?

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divieto di licenziamento primo anno di matrimonio

Non sarà riassunto il dipendente comunale licenziato entro l’anno dal giorno del matrimonio. Ed invero, il divieto di licenziamento entro il primo anno di matrimonio è applicabile solo alle lavoratrici donne

Tale limitazione – hanno chiarito i giudici della Cassazione con la sentenza in commento (n. 15515/2019)- non ha natura discriminatoria, ma volta a garantire alla donna la possibilità di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare

La vicenda

La Corte di Appello di Bari aveva confermato la decisione di primo grado in ordine alla legittimità del licenziamento con preavviso, irrogato ad un dipendente del comune di Foggia, a seguito della contestazione di mancata giustificazione dell’assenza dal lavoro per l’arco temporale dal 18 settembre al 18 ottobre del 2014, e di produzione di documentazione non veritiera.

Ma a detta del ricorrente la sentenza impugnata era viziata perché contraria all’art. 35 del d.lgs. n. 198 del 2006.

Ricorda il lavoratore che il licenziamento era intervenuto entro l’anno dall’aver contratto matrimonio e che la presunzione di nullità del licenziamento irrogato in tale periodo, prevista a favore della lavoratrice, ma che doveva esser estesa anche al lavoratore uomo, doveva trovare applicazione nella fattispecie in esame, in quanto detta presunzione è superabile solo laddove il datore lavoro dia la prova della sussistenza delle specifiche ragioni di esclusione previste e, in particolare che sussista colpa grave del lavoratore riconducibile a giusta causa di licenziamento, mentre nella specie egli era stato licenziato per giustificato motivo soggettivo, con preavviso.

Sulla vicenda si sono pronunciati i giudici della Sezione Lavoro della Cassazione che hanno rigettato il ricorso perché non fondato.

L’art. 35 del D.Lgs. 198 del 2006, prevede, tra l’altro, al comma 2, che sono nulli i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.

Al successivo comma 3 sancisce: «Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.

Quindi al comma 5 stabilisce: «Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:

a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) cessazione dell’attività dell’azienda cui essa e’ addetta;

c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e’ stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

La decisone

Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 28926/18) la norma, non a caso inserita proprio nel codice di pari opportunità tra uomo e donna, deve essere letta, per una sua corretta comprensione, quale approdo della tutela costituzionale assicurata ai diritti della donna lavoratrice.

La limitazione alle sole lavoratrici madri della nullità prevista dall’art. 35 del d.lgs. n. 198 del 2006 non ha natura discriminatoria, in quanto la diversità di trattamento non trova la sua giustificazione nel genere del soggetto che presta l’attività lavorativa, ma è coerente con la realtà sociale, che ha reso necessarie misure legislative volte a garantire alla donna la possibilità di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare, ed è fondata su una pluralità di principi costituzionali posti a tutela dei diritti della donna lavoratrice.

Per tali motivi il ricorso è stato rigettato con condanna del lavoratore al pagamento delle ulteriori spese di giudizio.

La redazione giuridica

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