È illegittima la previsione di un automatismo tra l’inosservanza della prescrizione risarcitoria nei confronti della vittima e la sospensione-revoca della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale
Parimenti è illegittimo stabilire un risarcimento del danno in favore della vittima del reato, nella misura giudizialmente stabilita, senza tener conto delle capacità economiche del condannato.
La vicenda
Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, provvedendo sull’istanza del condannato, lo aveva ammesso alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Contro la predetta ordinanza, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 47 ord. pen., in quanto fra le prescrizioni, era stato imposto l’adempimento delle statuizioni civili della sentenza di condanna senza previamente verificare l’adeguatezza delle condizioni economiche del condannato.
Inoltre, illegittimamente l’ordinanza impugnata aveva previsto, in caso di inadempimento della prescrizione, la revoca della misura con effetto ex nunc.
La corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché fondato.
L’art. 47 ord. pen. stabilisce che l’ammissione alla misura alternativa sia accompagnata dalla indicazione di prescrizioni che, venendo a delineare il contenuto della misura stessa, sono finalizzate ad attuare l’esigenza di individualizzazione del trattamento rieducativo.
È espressamente stabilita, ai sensi dell’art. 47, comma 7, ord. pen. la previsione di attività in favore della vittima del reato: “Nel verbale deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato …”.
I giudici della Cassazione, hanno ritenuto di dover dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, “premesso che l’omesso risarcimento del danno, nella misura giudizialmente stabilita, senza tener conto delle capacità economiche del condannato in rapporto all’entità del pagamento da effettuare, liquidato in sede giudiziale con esclusivo riferimento all’entità del danno e non anche alle capacità economiche del debitore.
L’ordinanza impugnata – a detta degli Ermellini – con l’ordinare il risarcimento del danno a prescindere dalla capacità economica del condannato, aveva dunque, inserito una prescrizione incongrua rispetto alla finalità rieducativa, e quindi in violazione dell’art. 47 ord. pen.
L’annullamento dell’ordinanza impugnata
Ebbene, la Cassazione ha disposto l’annullamento dell’ordinanza non solo in relazione alla prescrizione, illegittimamente formulata, “dovendo essere rivisto l’intero quadro delle prescrizioni, onde consentire, nel caso in cui il risarcimento del danno non fosse possibile, la previsione di altre prescrizioni ritenute adeguate rispetto alla finalità rieducativa”.
In definitiva, il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio al giudice di merito che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “ L’omesso risarcimento del danno o la assoluta incapacità di risarcire il danno di per sé soli non giustificano la mancata ammissione alla misura alternativa più ampia; la prescrizione risarcitoria, di cui all’art. 47, comma settimo, ord. pen., presuppone la valutazione della concreta capacità economica del condannato; è illegittima la previsione di un automatismo tra la inosservanza della prescrizione risarcitoria e la sospensione-revoca della misura alternativa”.
La redazione giuridica
Leggi anche:





