La particolare tenuità del fatto nel reati con soglie di punibilità

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furto in abitazione

La causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto”, prevista dall’art. 131 bis c.p. è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia fissata dal legislatore

La vicenda

La corte d’appello di Brescia aveva confermato la penale responsabilità dell’imputato, titolare e legale rappresentante di una ditta, in ordine al reato di omesso versamento all’Inps delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai lavoratori dipendenti per un importo complessivo di 10.976,00.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, lamentando il mancato riconoscimento della causa di particolare tenuità del fatto.

A sua detta, la corte territoriale non avrebbe dovuto considerare l’intero importo di omissione ma esclusivamente, il dato quantitativo eccedente la soglia di punibilità, e quindi, la sola somma di 976 euro.

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto con riferimento ai reati contraddistinti da soglie di punibilità, ciò che rileva – hanno affermato i giudici della Suprema Corte – è esclusivamente l’importo situato al di sopra della soglia in quanto significativo dell’offensività della omissione che, invece, il legislatore ha mostrato, ponendo appunto la soglia stessa, di disconoscere con riguardo a tutto ciò che sia situato al di sotto di essa.

Ed infatti, come già affermato in altre occasioni, sia pure con riferimento alle omissioni prettamente tributarie, la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto”, prevista dall’art. 131 bis c.p. è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità in considerazione appunto del fatto che il grado di offensività che da luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.

Per tali motivi non è stato condiviso l’assunto della sentenza impugnata che aveva considerato in primis incompatibile con la particolare tenuità il complessivo importo omesso pari ad euro 10.976,00.

Ciò tuttavia, non ha reso il ricorso fondato, in quanto inammissibile.

Ed invero, l’ordinanza impugnata aveva posto anche in evidenza, sempre al fine di escludere la particolare tenuità del fatto, le plurime condotte omissive di analoga indole realizzate negli anni precedenti dall’imputato (afferenti all’omesso versamento di ritenute alla fonte e dell’Iva) e contraddistinte da elevati importi, pur se depenalizzate per effetto del d.lgs. n. 158/2015.

Ebbene, era onere del ricorrente – hanno affermato i giudici della Suprema Corte – censurare, a pena di inammissibilità del motivo, anche tale seconda ratio della decisione: infatti, “è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnativa contro un provvedimento sorretto da distinte ed autonome ragioni giustificative, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggere la decisione ancorché con diversa formula quando le censure si riferiscono ad una sola di tali ragioni, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all’impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanza l’interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottrarsi ad ogni impugnazione” (Sez. III, n. 27119/205).

Al contrario, nessuna doglianza aveva sollevato sul punto il ricorrente, limitandosi unicamente a sindacare il primo profilo argomentativo della motivazione.

La redazione giuridica

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