Nullità del contratto per impossibilità di eseguire la prestazione: il punto

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nullità del contratto

In materia di nullità del contratto, nessun obbligo restitutorio può discendere direttamente dall’inadempimento, all’uopo occorrendo una pronunzia risolutiva del rapporto

Lo ha affermato la Corte d’Appello di Lecce (sentenza n. 306/2019), ribadendo che “la nullità del contratto o della singola clausola contrattuale per impossibilità della cosa o del comportamento che ne forma oggetto prescinde dalle difficoltà più o meno gravi, di carattere materiale o giuridico, che ostacolino in maniera non irrimediabile il risultato a cui la prestazione è diretta”.

La vicenda

Con ricorso dinanzi al Tribunale di Taranto l’attore riferiva che la defunta madre aveva concluso con l’altra figlia un contratto di cessione con obblighi riguardanti due immobili; quest’ultima, tuttavia, non era in grado di provvedere all’assistenza di cui era onerata, in quanto affetta da malattia fisica e neurologica, perciò, con disposizione testamentaria, la stessa trasferiva tutti i propri beni ad un’altra sorella.

L’attore chiedeva pertanto la nullità di tale negozio giuridico, per impossibilità dell’oggetto o illiceità della causa, con onere per la convenuta di restituire i beni ricadenti nell’asse ereditario.

Respinta in primo grado, l’azione proseguiva dinanzi alla Corte d’appello di Lecce.

Ebbene, la corte salentina, al riguardo, ha chiarito che l’impossibilità materiale rilevante ai fini della nullità negoziale prescinde da aspetti soggettivi e relativi, come quelli valorizzati dall’appellante, dovendo rivestire carattere assoluto, obiettivo e definitivo fin dal tempo di conclusione del contratto.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4013/1998, ove si legge espressamente che: ‘La nullità del contratto o della singola clausola contrattuale per impossibilità della cosa o del comportamento che ne forma oggetto (art. 1346, 1347, 1418 e 1419 c.c.) richiede che tale impossibilità, oltre che oggettiva e presente fin dal momento della stipulazione, sia anche assoluta e definitiva, rimanendo invece ininfluenti a tal fine le difficoltà più o meno gravi, di carattere materiale o giuridico, che ostacolino in maniera non irrimediabile il risultato a cui la prestazione è diretta”.

La decisione

Ne discende che, a prescindere dalla non dimostrata impossibilità soggettiva della cessionaria di effettuare le prestazioni assistenziali dovute, come efficacemente messo in rilievo nella gravata sentenza, siffatti aspetti soggettivi sono inidonei alla configurazione dell’impossibilità assoluta ed oggettiva.

L’appellante sosteneva, invece, che l’inadempimento della cessionaria era sussistente con conseguente suo obbligo alla restituzione dei beni ricevuti.

Ma la Corte d’appello ha concluso affermando che “nessun obbligo restitutorio può discendere direttamente dall’inadempimento, all’uopo occorrendo una pronunzia risolutiva del rapporto, nella specie non invocata”; e, in ogni caso l’appellante non aveva fornito materiale probatorio al riguardo.

L’appello, è stato perciò rigettato e confermata la decisione di prime cure.

La redazione giuridica

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