È viziato il provvedimento col quale il giudice di merito liquidi il compenso professionale all’avvocato in via globale, senza specificare i criteri adottati e senza indicare le somme spettanti per ogni singola fase del giudizio

La vicenda

Il Tribunale di Chieti aveva liquidato in favore dell’avvocato, l’importo complessivo di 71.743,50 euro a titolo di compenso professionale per le attività difensive svolte in favore del suo assistito in due giudizi, rispettivamente svoltisi dinanzi al tribunale di Chieti e alla corte d’appello di L’Aquila e, in un procedimento per sequestro giudiziario.

Escluso che le parti avessero concordato la misura dei compensi, il giudice di merito aveva riconosciuto al legale l’intero importo richiesto per l’espletata attività professionale.

Quest’ultimo ha proposto ricorso per Cassazione lamentando il fatto che il provvedimento impugnato, senza alcuna motivazione e senza indicare le somme attribuite per ciascuna fase del processo, avesse liquidato, per il giudizio d’appello un importo inferiore a quello spettante in applicazione dei valori medi della tabella per le attività di studio, introduzione ed istruttoria, tenuto conto del valore della causa.

Ebbene il motivo è stato accolto.

Il ricorrente aveva chiesto il compenso per il patrocinio svolto in favore dell’assistito in tre distinti giudizi, quantificando in domanda gli importi richiesti ed indicando i criteri di liquidazione e il valore della controversia (4.378.000,00 euro).

La Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 25393/2019) ha osservato che il tribunale aveva accolto integralmente la domanda riguardo alle prime due cause, mentre per la terza aveva riconosciuto il minor importo di 18.879,00 euro. Tuttavia, la decisione non era sorretta dalla “benché minima motivazione, essendosi il Tribunale limitato ad indicare l’importo globale liquidato senza specificare i criteri adottati e senza indicare le somme spettanti per ogni singola fase del giudizio, discostano si in misura significativa dalle somme risultanti dall’applicazione dei parametri medi di tabella”.

In altre parole il provvedimento impugnato era viziato da difetto assoluto di motivazione; per tali ragioni è stato cassato con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Chieti per l’ulteriore corso.

La redazione giuridica

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