Una riflessione approfondita sulla azione di inadempimento e la azione di risoluzione in base a quanto espresso nel nostro ordinamento giuridico

Sulla azione di inadempimento occorre fare delle precisazioni importanti. Dinanzi a specifiche situazioni giuridiche, si possono applicare i rimedi all’inadempimento come previsto dal nostro ordinamento.

Tra questi, il concorso tra azione di adempimento e azione di risoluzione con possibilità di mutatio libelli. Quest’ultima, in particolare, in caso di preventiva proposizione dell’azione di adempimento.

Ora, è bene ricordare che il contraente può agire per ottenere una sentenza (dichiarativa) di condanna all’adempimento, oppure chiedere, con obbligazioni a prestazioni corrispettive, una pronuncia (costitutiva) di risoluzione del contratto, salva, in ogni caso, l’azione di risarcimento danni.

L’azione di risoluzione, ex art. 1453, 2° co., può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento.

La domanda di risoluzione, invece, preclude la proponibilità dell’ azione di adempimento.

Ciò in quanto, dopo la risoluzione, l’inadempiente non è più tenuto alla prestazione onde il risolvente non può obbligarlo nuovamente all’esecuzione.

Spesso ci si domanda se l’azione risarcitoria sia un’azione accessoria alle due principali, o possa essere esercitata in via autonoma.

Ebbene, occorre escludere l’esistenza nel nostro ordinamento di un principio di prevalenza dell’azione di esatto adempimento ex art. 1453 c.c. che consente al creditore insoddisfatto di scegliere tra la risoluzione e l’esatto adempimento.

Questa opzione, in particolare, risponde all’esigenza di non pregiudicare ulteriormente il creditore, che già subisce le conseguenze dell’illecito di un altro e che si troverebbe vincolato all’accordo intercorso con una condanna ad un fàcere per cose infungibili.

In base all’orientamento restrittivo, fin quando sia ancora possibile ottenere una tutela, la parte inadempiente dovrà avvalersi di uno dei rimedi principali.

Vale a dire, l’esatto adempimento o la risoluzione, e potrà chiedere solo in via accessoria il risarcimento del danno.

Per approfondire leggi l’articolo del Dott. Vincenzo Caruso

 

 

 

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