La materia del contendere riguardava il pagamento degli oneri condominiali in capo ai comproprietari di un appartamento, sito all’interno di un edificio condominiale. Il Tribunale di Roma ha confermato la natura solidale dell’obbligazione

La vicenda

Due condomini avevano proposto opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal medesimo ufficio giudiziario, con il quale erano stati ingiunti entrambi, a pagare la somma di 2.226,80 euro a titolo di oneri condominiali, oltre interessi e spese di procedura.

All’esito del giudizio, l’adito giudicante aveva emesso sentenza di parziale accoglimento dell’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando uno solo dei due ricorrenti al pagamento, in favore del condominio, della metà della somma ingiunta (1.113,40 euro) oltre interessi legali e al pagamento del 50% delle spese di lite.

Tale sentenza è stata impugnata dal condominio mediante ricorso in appello al Tribunale di Roma, che ha definito la vicenda con la sentenza n. 14342/2019, in commento.

Gli appellati erano comproprietari, pro indiviso e nella misura di ½ ciascuno, dell’appartamento int. 5 (con relativa cantina), sita all’interno del citato condominio, in relazione al quale erano stati richiesti i contributi oggetto di causa.

L’art. 1294 c.c. prevede che i condebitori sono obbligati in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Nel caso dei comproprietari di unità immobiliare sita in un condominio è ancora valida la massima pronunciata dalla Seconda Sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 4769 del 21/10/1978, la quale ha statuito che “i comproprietari di un appartamento in edificio condominiale sono debitori solidali, verso il condominio, per il pagamento delle spese di cui all’art. 1123 c.c., pertanto, l’amministratore del condominio può esigere da ciascuno di essi l’intero ammontare del debito, salvo il regresso del solvens nei confronti dei condebitori”.

Più di recente la Suprema Corte è tornata sull’argomento, affermando che “i comproprietari di un’unità immobiliare sita in un condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio medesimo, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale sancito dall’art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote dell’unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi”.

La decisione del Giudice di Pace, era pertanto, errata nella parte in cui, condannando l’appellato al pagamento della sola metà dell’importo dovuto (1.113,40 euro ) a titolo di oneri condominiali, aveva sostanzialmente trasformato un’obbligazione solidale in parziaria, quando invece, egli avrebbe dovuto essere condannato – come ha stabilito il Tribunale di Roma – al pagamento dell’intera somma ingiunta, pari a 2.226,80 euro oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al saldo.

Avv. Sabrina Caporale

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