Se il dispositivo è mobile non è obbligatorio rispettare la distanza di 1 km

0
dispositivo mobile

L’obbligo di posizionare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità non si riferisce ai casi in cui l’accertamento sia eseguito con dispositivi mobili presidiati dalla polizia stradale

La vicenda

Il Tribunale di Grosseto aveva annullato il provvedimento contenente la sanzione amministrativa irrogata dalla Prefettura ad un conducente per aver violato il limite massimo di velocità consentito.

Secondo il giudice dell’appello la L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2, nel prescrivere che i dispositivi di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 C.d.S., “fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità” si riferirebbe indistintamente a tutti i suddetti dispositivi di rilevamento elettronico, cioè sia a quelli di tipo remoto (con postazione fissa) che a quelli di tipo mobile presidiati da pattuglia di rilevamento.

L’accertamento con dispositivo mobile

Ebbene, nella fattispecie in esame, l’accertamento era stato effettuato con un dispositivo utilizzato da una pattuglia mobile, posizionato ad una distanza inferiore a quella prescritta di 1 km dal punto in cui risultava essere stato collocato il segnale indicante il limite di velocità.

La Legge n. 120 del 2010, art. 25, comma 2, nel prevedere che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell’art. 142 C.d.S., debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, ha inteso riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, citato art. 4 (come convertito in legge) e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non è, quindi, da ritenersi prefissata normativamente.

Il principio di diritto

Tale interpretazione – hanno aggiunto gli Ermellini – risulta coerente con la ragione giustificatrice sottesa alla norma di cui dell’art. 25, comma 2, della più volte citata L. n. 120 del 2010, che corrisponde a quella di consentire all’utente stradale di disporre di elementi per poter avvistare, in tempo utile, la prescrizione relativa al mutamento del limite di velocità, al fine di regolare quest’ultima in condizioni di sicurezza, ovvero in conformità alla valutazione prudenziale predeterminata ex ante dall’ente proprietario o gestore del tratto stradale.

È stato così affermato il principio di diritto cui dovrà uniformarsi il giudice di rinvio, in base al quale “il disposto della L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2 – che impone l’obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità – si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l’accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l’impiego di dispostivi di controllo remoto delle violazioni installati ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv., con modif., dalla L. 1 agosto 2002, n. 168), e non invece ai casi (come avvenuto nella fattispecie oggetto di causa) nei quali l’accertamento sia stato effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale”.

La decisione

La Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile, sentenza n. 32104/2019) ha perciò ritenuto errata sul piano giuridico la sentenza impugnata. Ed invero, non dovendosi rispettare, nel caso di specie, il menzionato limite di 1 Km, poiché il rilevamento della velocità era stato effettuato con apparecchio mobile manualmente approntato e fatto funzionare, sarebbe stato sufficiente, per quel tipo di strada (classificata come strada extraurbana secondaria), osservare una distanza solo adeguata dal punto di installazione dell’apparato a quello del concreto rilevamento (per effetto del c.d. “puntamento”) della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.

La giurisprudenza di legittimità al riguardo, (Cass. n. 25769/2013 e Cass. n. 20327/2018) ha altresì precisato che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento con modalità manuale deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada (il Ministero dell’Interno ha posto riferimento a tale criterio con la recente Direttiva del Dipartimento Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia stradale, registrata il 21 luglio 2017, prot. 300/A/5620/17/144/5/20/3).

La redazione giuridica

Leggi anche:

AUTOVELOX POSIZIONATO SUL LATO NON AUTORIZZATO, MULTA ANNULLATA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui