Respinto il ricorso di un automobilista condannato per il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest e all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti
Era stato condannato in primo grado ai sensi degli artt.186, comma 7, e 187, comma 8, del Codice della Strada per il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest nonché all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. La pronuncia era stata confermata anche in secondo grado, cosicché l’imputato si era rivolto alla Suprema Corte di Cassazione.
Nei tre motivi di impugnazione l’imputato lamentava travisamento della prova, violazione di norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della particolare tenuità del fatto. Nello specifico, il ricorrente osservava che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto il rifiuto degli accertamenti come implicito nel rifiuto di cure mediche e che, in ogni caso, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore gli era stato dato solo in caserma, al momento della redazione del verbale da parte dei Carabinieri operanti, e non sul luogo dell’incidente, ove erano state rifiutate le cure.
A detta dell’imputato, poi, la Corte di merito aveva disatteso la richiesta di parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale volta alla nomina di un perito al fine di accertare che egli avesse subito nel sinistro un trauma cranico ed aveva escluso senza approfondita motivazione che lo stato di apparente agitazione e confusionale era dovuto a tale evento commotivo, e non all’assunzione di sostanze alcoliche.
Infine, il Giudice di secondo grado non avrebbe valutato gli elementi obiettivi in cui era avvenuta l’uscita di strada dell’auto condotta dall’imputato, in zona collinare ricca di curve, con manto stradale reso viscido dalla pioggia ed a tratti ghiacciato.
Per i Giudici Ermellini, tuttavia, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Nella sentenza n. 58/2020, la Suprema Corte chiarisce che, per quanto attiene al primo motivo, deve osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine ultimo per formulare l’eccezione relativa al mancato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore coincide con la pronuncia della sentenza di primo grado e pertanto ne appare tardiva la proposizione per la prima volta in sede di appello. In ogni caso, la Corte distrettuale aveva preso in esame il motivo e lo aveva ritenuto infondato con argomentazione immune da censure, avendo verificato che l’avviso era stato tempestivamente rivolto al conducente dagli operanti.
Con riferimento alla mancata rinnovazione parziale dell’istruttoria in appello, va rilevato – spiegano da Piazza Cavour – che ai sensi dell’art.603 c.p.p. la stessa può essere disposta dalla Corte di merito quando non sia possibile decidere allo stato degli atti. Nel caso in esame, la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente sul punto, facendo riferimento non solo allo stato di alterazione confusionale del soggetto – che poteva essere anche astrattamente ricondotto al trauma cranico subito – ma soprattutto al forte alito vinoso, inequivoco sintomo dello stato di ebbrezza alcolica.
Infine, i giudici di appello avevano esposto in maniera corretta e logica le ragioni che escludevano la particolare tenuità del fatto, in considerazione delle condizioni di tempo (orario notturno) e di luogo (nei pressi di un centro abitato) in cui era avvenuto il sinistro, dovuto alla totale mancanza di controllo dell’auto da parte dell’imputato.
La redazione giuridica
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