Nei giudizi per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, la scelta del rito abbreviato ha effetto determinante sulle future scelte difensive, non potendosi più dedurre la nullità per mancato avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore al momento dell’accertamento alcolimentrico
La vicenda
La Corte di Appello di Firenze aveva condannato l’imputato alla pena di 6 mesi di arresto e 4.000 euro di multa con sospensione della patente per due anni perché ritenuto responsabile del reato di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2-bis.
Da quanto emerso, l’uomo alla guida della sua auto, era uscito di strada andando a finire in un adiacente canale di scolo di acque piovane. Poco dopo l’incidente interveniva il personale medico e, solo successivamente, i carabinieri.
In stato confusionale, il predetto veniva trasportato al pronto soccorso e sottoposto agli accertamenti medici per le cure del caso, ove veniva riscontrata una significativa alcolemia pari a 3,5 g/l.
Il ricorso per cassazione
Per la cassazione della sentenza l’imputato ha proposto ricorso denunciando, tra gli altri motivi, l’errore commesso dalla Corte d’Appello per non aver considerato che il prelievo ematico effettuato sulla sua persona fosse stato dettato dall’esplicita richiesta della polizia giudiziaria, ai fini di indagine urgente (ex articolo 354 c.p.p.), e non anche in ossequio a un protocollo di routine per la diagnosi e la cura del paziente. Tali accertamenti erano stati inoltre eseguiti senza previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudizio di primo grado era stato svolto nelle forme del rito abbreviato; al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “in tale giudizio sono rilevabili e deducibili solo la nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche, con la conseguenza che l’irritualità dell’acquisizione dell’atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito”.
La decisione
In un caso analogo a quello in esame, la Corte di Cassazione ha espressamente rilevato che in tema di guida in stato di ebbrezza la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all’esame alcolimetrico (ma vale, evidentemente, anche per quello ematico effettuato esclusivamente su richiesta della PG e non anche per finalità di pronto soccorso, e in tal senso il principio va riaffermato) della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta – a norma del combinato disposto dell’articolo 180 c.p.p. e articolo 182 c.p.p., comma 2 – fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grano ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’articolo 183 c.p.p., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, n. 16131 del 14/3/2017).
In conclusione il ricorso è stato rigettato perché inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della Cassa delle Ammende. (Quarta Sezione Penale, sentenza n. 45933/2019).
La redazione giuridica
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