Caduta per le strade del centro storico: escluso il risarcimento

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caduta

Non ha diritto al risarcimento del danno la donna caduta mentre percorreva le strade del centro storico: nessuna colpa ha il Comune perché la pavimentazione è stata rifatta a regola d’arte

La vicenda

L’attrice aveva citato in giudizio il Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta verificatasi mentre percorreva a piedi una strada del centro storico, denunciando la violazione delle norme di sicurezza e di settore da parte dell’Ente.

L’attrice aveva evidenziato che nel punto in cui si era verificato l’incidente, la pendenza della strada era del 28% che, in base al D.P.R. n. 503 del 1996, costituisce barriera architettonica per il cui superamento l’amministrazione comunale avrebbe dovuto prevedere alla realizzazione di scale e non alla pavimentazione in porfido e in travertino che nei mesi invernali risultava peraltro particolarmente scivolosa. Sotto tale profilo – a detta dell’attrice – la strada pedonale costituiva una situazione di pericolo immanente.

Il processo e la sentenza definitiva

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Teramo rigettò la domanda rilevando l’assenza di alcuna specifica normativa per la realizzazione delle strade pedonali dei centri storici e che la stessa risultava comunque costruita a regola d’arte, con pavimentazione in porfido anti-sdrucciolevole, con una pendenza media del 19,2% posta all’interno di quella massima del 20% consentita per le strade pedonali.

La pronuncia ha trovato conferma non soltanto in appello ma anche nell’ultimo grado di giudizio.  I giudici della Suprema Corte (Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 29032/2019) hanno rigettato in via definitiva il ricorso formulato dalla parte danneggiata perché generico e perché “ancorato a una valutazione ipotetica del c.t.u”. Sotto altro profilo la ricorrente non aveva individuato quale fatto storico la Corte territoriale avesse omesso di considerare e, inoltre, aveva insistito sull’accertamento della percentuale di pendenza media o del luogo dell’incidente, che costituisce apprezzamento di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità.

La redazione giuridica

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