Respinto il ricorso di un imputato condannato per il reato di lesioni personali con l’aggravante del nesso teleologico prevista dall’art. 62 comma 2 del codice penale
La circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile indipendentemente dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, o dalla contestualità di queste ultime, essendo sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che a tale scopo egli si sia servito del reato-mezzo. Essa dunque sussiste anche quando, in caso di concorso formale, i crimini finalisticamente collegati siano stati commessi con un’unica condotta, ovvero allorché il reato-mezzo e il reato-fine siano commessi con unica azione.
Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22/2020 pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato in sede di merito alla pena di 8 mesi di reclusione ai sensi dell’art. 582 cod. pen. Nello specifico l’imputato era accusato di aver cagionato, in concorso con un altro soggetto, lesioni personali lievi a tre persone, mentre veniva dichiarata l’estinzione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (ai sensi dell’art. 393 cod. pen.) per remissione di querela, previa esclusione dell’aggravante del metodo mafioso.
L’imputato, nel ricorrere per cassazione, denunciava la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’aggravante del nesso teleologico, prevista dall’art. 62 comma 2 cod.pen. che presuppone una pluralità e diversità di condotte.
Nel caso in esame, invece, a suo avviso, ci si trovava in presenza di un’unica condotta punibile a titolo di concorso formale. L’unicità dell’azione escludeva, dunque, la possibilità di una volontà dell’aggravante. Le lesioni cagionate alle parti lese erano un evento del tutto eventuale e non scollegato rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la remissione di querela e la dichiarazione di insussistenza della circostanza aggravante avrebbero dovuto determinare anche l’estinzione del reato di lesioni per mancanza della condizione di procedibilità.
Per i Giudici della Suprema Corte il ricorso è quindi nel suo complesso infondato. Nel caso in esame, infatti, la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure, aveva affermato la sussistenza del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali ai danni delle persone offese ed il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, pur dichiarato estinto. La circostanza aggravante del nesso teleologico, infatti, è configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, venendo meno soltanto nel caso in cui il reato-fine venga escluso in ragione di una pronuncia di assoluzione.
La redazione giuridica
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