Neoplasia al polmone: nessun risarcimento, il fumo è una scelta libera

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malattia professionale neoplastica

Negato il risarcimento dei danni chiesti dai familiari di un uomo, fumatore da oltre trent’anni, morto a causa di una neoplasia al polmone: per i giudici della Suprema Corte la “scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo” esclude il nesso di causa

La vicenda

La vicenda trae origine dall’azione risarcitoria promossa da un uomo cui era stata diagnosticata una neoplasia al polmone, poi oggetto di metastasi che lo aveva condotto alla morte e dai suoi familiari, contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la società British American Tobacco-BAT Italia S.p.a. (già Ente Tabacchi Italiani)

L’attore, abituale consumatore, da circa trent’anni, di una nota marca di sigarette aveva chiesto dinanzi al Tribunale di Salerno, la condanna delle due convenute al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Ma sia in primo grado che in appello l’istanza veniva respinta; perciò, i familiari dell’uomo nel frattempo deceduto, avevano proposto ricorso per cassazione, lamentando in primo luogo la violazione delle norme in materia di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.) e di concorso di colpa del danneggiato (art. 1227, comma 2 c.c.).

I motivi del ricorso per cassazione

La corte territoriale aveva infatti ritenuto che il comportamento del danneggiato fosse stato tale da interrompere il nesso di causalità giuridica tra il consumo di sigarette e il tumore al polmone, facendo, in questo modo, erronea applicazione della norma suddetta. Ai sensi della stessa, infatti, la prova liberatoria che deve essere fornita da chi cagiona un danno nello svolgimento di un’attività pericolosa – sottolineavano i ricorrenti – consiste nell’aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo, a tale scopo non essendo sufficiente che sia dimostrata l’assenza di dolo o di colpa dell’agente.

In tale prospettiva, pertanto, il comportamento del danneggiato può valere ad escludere o limitare la responsabilità dell’esercente l’attività pericolosa, secondo il disposto dell’art. 1227 cod. civ., e quindi unicamente ove assuma i caratteri della “imprevedibilità” ed “eccezionalità.

E invece, una simile prova nel caso di specie non era stata raggiunta, posto che come evidenziato dagli stessi giudici di merito, la circostanza che il danneggiato iniziò a fumare sigarette in giovane età e non avesse mai più smesso lungo l’intero corso della propria vita, lungi dal porsi come un comportamento imprevedibile ed eccezionale, avrebbe dovuto considerarsi quale “contegno fisiologico, indotto proprio dai produttori di tabacco”.

La corte d’appello, a detta dei ricorrenti, avrebbe pertanto, dovuto accertare che il proprio congiunto, tenendo un comportamento ordinariamente diligente, avrebbe potuto evitare la neoplasia al polmone.

Più in particolare, sarebbe stato necessario dimostrare che costui, pur essendo a conoscenza del rapporto specifico fra carcinoma polmonare e fumo, avesse, dapprima, iniziato a fumare, senza, successivamente, smettere. Del tutto irrilevante, in tale prospettiva, sarebbe stata, viceversa, la generica conoscenza del fatto che “il fumo fa male alla salute”.

Ebbene, tali motivi non hanno convito i giudici della Suprema Corte che hanno rigettato il ricorso confermando la pronuncia di merito. La giurisprudenza ha più volte affermato che il “nesso causale è fattore costitutivo dell’illecito e poiché i presupposti di fatto di un certo evento non dipendono quasi mai da una causa soltanto, è compito del giudice selezionare solo quelli giuridicamente rilevanti al suo accadimento”, soggiungendo che tale operazione “può essere vista sotto due prospettive: quello della corretta scelta del criterio di selezione; quello delle conseguenze tratte dal criterio scelto in concreto”. Orbene, mentre la “scelta del criterio di selezione può dar luogo ad un problema di violazione di norme giuridiche sostanziali, deducibile nel giudizio di cassazione come «error in iudicando» ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. civ.”, le “conseguenze del criterio di scelta, invece, se correttamente motivate, non possono formare oggetto del sindacato di legittimità, perché si risolvono in un accertamento di fatto, altrimenti detto della causalità di fatto” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2005, n. 26997).

Ad ogni modo, “la scelta del criterio selettivo fra le concause, quando non soccorre la regola della cosiddetta equivalenza di esse contenuta nell’art. 2055 cod. civ., è correttamente compiuta secondo quanto dispone il secondo comma dell’art. 42 [“recte”: 41] cod. pen.”.

I danni da fumo attivo

E con specifico riferimento alla fattispecie dei c.d. “danni da fumo attivo”, come nel caso della neoplasia al polmone, già in passato la Corte di Cassazione aveva individuato la causa dei danni lamentati in “un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire”, ovvero la “scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo” e aveva ribadito che “nell’accertamento della responsabilità civile il primo presupposto da verificare è l’esistenza del nesso eziologico tra quello che s’assume essere il comportamento potenzialmente dannoso ed il danno che si assume esserne derivato”, sicché, “verificato che il nesso non sussiste non ha più rilevanza né l’accertamento di un’eventuale colpa, né l’accertamento di una eventuale responsabilità cd. speciale (con tutto quello che ne consegue in ordine all’inversione dell’onere probatorio)” (Cass. Sez. 3, sent. 10 maggio 2018, n. 11272).

Su queste basi, dunque, anche il rilievo con cui il ricorrente ipotizzava una falsa applicazione dell’art. 2050 cod. civ., in relazione alla prova liberatoria da esso prevista, è stato ritenuto infondato (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 1165/2020).

La redazione giuridica

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