Multate Tim, Vodafone e Wind Tre, per la pratica di non bloccare il traffico in uscita ai clienti che esauriscono il credito, addebitando i relativi costi sulla successiva ricarica

Una multa da 696 mila euro ciascuna per TIM, Vodafone e Wind Tre. Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha infatti ritenuto in contrasto con la normativa di settore, la pratica dei tre gestori della modifica contrattuale in base alla quale se l’utente di un contratto prepagato esaurisce il proprio credito e non effettua una ricarica utile al rinnovo dell’offerta, gli operatori non bloccano più il traffico in uscita ma lo rendono disponibile pur in assenza di una volontà espressa dall’utente medesimo, addebitando un costo aggiuntivo ai clienti che, anche inconsapevolmente o involontariamente, fruiscono dei servizi voce, SMS e dati. Il costo del traffico erogato viene poi detratto dalla successiva ricarica.

L’Autorità ha ritenuto che la condotta degli operatori non possa configurarsi come semplice esercizio dello jus variandi per il quale, in applicazione dell’art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, non è necessaria l’accettazione da parte degli utenti essendo sufficiente la garanzia di un diritto di recesso dal contratto senza costi. 

L’Autorità ha infatti convenuto, nel corso di un’approfondita istruttoria avviata lo scorso mese di luglio, che gli operatori non si sono limitati a modificare le originarie condizioni del contratto prepagato sottoscritto, ma vi hanno inserito un quid novi che, in quanto tale, doveva essere accettato dagli utenti.

Tale condotta è risultata inoltre in contrasto con quanto previsto dalla delibera n. 326/10/CONS, che obbliga gli operatori a far cessare immediatamente la connessione dati nel caso in cui il credito disponibile sia completamente esaurito e a riattivarla soltanto dopo aver ricevuto un’espressa manifestazione di volontà da parte dei clienti.  

L’AGCOM ha accertato, inoltre, la violazione da parte dei tre operatori degli obblighi in materia di trasparenza delle informative rese in occasione di alcune variazioni delle condizioni economiche di offerte di rete mobile. Nel caso di WindTre, è stata sanzionata anche l’introduzione di un costo associato alla navigazione internet illimitata a 128Kb allorché sia stato esaurito il bundle dati associato all’offerta sottoscritta.

La decisione assunta dall’Autorità si pone in sintonia con quanto affermato in relazione allo jus variandi dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8024/2019. In base a tale pronuncia, “l’art. 70, comma 4, del Codice, non può applicarsi a qualsivoglia tipo di variazione del contenuto del contratto, dovendosi riconoscere in via ermeneutica due tipologie di limiti: in primo luogo, le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio”.

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