Accolto il ricorso di un uomo che si era visto rigettare l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale per la mancanza di attività lavorativa o risocializzante
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2453/2020 si è pronunciata sul ricorso presentato da uomo condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per una serie di reati commessi tra il 2006 e il 2011. Il ricorrente si era visto rigettare dal Tribunale di Sorveglianza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale a causa della mancanza di attività lavorativa o risocializzante. Chiedeva, quindi, l’annullamento dell’ordinanza di rigetto deducendo i vizi di violazione di legge e difetto di motivazione.
Nello specifico, a suo avviso, il Tribunale di sorveglianza, in forza di un inaccettabile automatismo, aveva fatto discendere il rigetto della domanda soltanto dalla constatazione dell’assenza di un’attività lavorativa, che non è requisito posto dalla legge. Il tutto pur ricorrendo le condizioni per una prognosi favorevole di reinserimento sociale. Tra queste, il limite di pena espianda, la non gravità dei reati commessi, l’assenza di procedimenti penali in corso, l’assenza di elementi da cui desumere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Ma anche l’età avanzata e la sussistenza di una patologia invalidante.
Per i Giudici di Piazza Cavour, il ricorso merita accoglimento perché la motivazione della impugnata ordinanza è carente.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza – sottolineano dal Palazzaccio – aveva dato conto del diniego della misura più favorevole dell’affidamento in prova al servizio sociale adducendo un solo argomento di fatto, ossia la mancanza di prova circa lo svolgimento di un’attività lavorativa da parte del richiedente.
Tuttavia, ha trascurato di considerare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “la disponibilità di una attività lavorativa è elemento che ha una rilevanza soltanto marginale ed eventuale ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio”. Sicché “la relativa mancanza non può da sola precludere l’applicazione dell’istituto in questione”
Il Tribunale, peraltro, aveva dato atto della ricorrenza di altri indici di favore, tanto da concedere al ricorrente la misura degli arresti domiciliari. Nonostante ciò non aveva fatto intendere come il solo marginale dato dell’assenza di attività lavorativa potesse avere un’incidenza così decisiva sulla prognosi circa il probabile reinserimento sociale. Da li la decisione di annullare l’ordinanza impugnata.
La redazione giuridica
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