Cassata la sentenza che negava la protezione internazionale a un cittadino africano sottoposto o che poteva essere sottoposto a persecuzioni in patria
Si era visto respingere dal Tribunale la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria. Secondo il Giudice, infatti, non erano riconoscibili lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, nella carenza dei requisiti di legge, in quanto il richiedente aveva dichiarato di essere fuggito per ragioni di ordine economico e dalle fonti consultate emergeva che nel luogo di origine del ricorrente non vi è una situazione tale da creare una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, tra quelli individuati dalla normativa. Inoltre, era stata negata la protezione umanitaria, per l’assenza di integrazione del richiedente e di condizioni di vulnerabilità particolari.
L’uomo, nel ricorrere per cassazione sosteneva che il Tribunale avesse omesso di considerare le sue reali condizioni e, in particolare, la sua condizione sociale, oltre all’appartenenza a un gruppo debole e non tutelato dall’ordinamento statuale. A suo giudizio, inoltre, il Giudice aveva trascurato di considerare che il quadro descritto dal richiedente ricalcasse profili di fumus persecutionis, attuale e grave, e aveva errato nel valutare il preoccupante contesto di provenienza del ricorrente. Infine eccepiva la mancata valutazione delle reali condizioni di vita esistenti nel Paese di origine e dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 6879/2020 ha ritenuto di aderire alle doglianze proposte dal ricorrente in quanto fondate.
Il Tribunale aveva osservato che i fatti narrati dal richiedente non attenevano a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non avrebbero integrato gli estremi per il riconoscimento dello status suddetto.
Ma per i Giudici Ermellini tale assunto era errato e trascurava di considerare l’esatta portata delle dichiarazioni del richiedente. Difatti, il richiedente aveva dichiarato di essere fuggito dal Paese di origine poiché il padre era stato sfruttato dai propri datori di lavoro ed egli era stato costretto sin da piccolo a lavorare per i proprietari del terreno, ove lavorava il padre, abbandonando la scuola. Aveva poi aggiunto che aveva timore, in caso di rimpatrio, di essere rintracciato dalle stesse persone e di essere costretto a lavorare per tutta la vita per ripagare un debito, contratto dal padre a causa sua.
Era evidente, quindi, che le dichiarazioni del ricorrente davano sufficientemente conto dell’astratta inquadrabilità della sua situazione in quella che consentiva il riconoscimento della misura della protezione internazionale richiesta.
Il richiedente aveva infatti narrato una storia concernente la riduzione in schiavitù, essendo stato privato del diritto allo studio e costretto sin da giovane età a lavorare nel terreno, dove lavorava il padre.
Il Tribunale, quindi, non aveva valutato adeguatamente la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente, in particolare, la condizione sociale, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali, gli atti a cui era stato o poteva essere esposto si configuravano come persecuzione o danno grave. Il Giudice di prime cure, inoltre, non aveva omesso di considerare che il richiedente avesse già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzione o danni, fatto che costituiva un serio indizio della fondatezza del timore del suo timore di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi.
La redazione giuridica
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