Nonna morta in incidente: i nipoti vanno risarciti anche se non conviventi

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I nipoti hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza della morte violenta della nonna, in incidente stradale, e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza

Tre giovani ricorrenti avevano agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale patito a causa della morte violenta della loro nonna a seguito di un incidente stradale.

Il Tribunale di Castrovillari, richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 4253 del 16 marzo 2012 – che ha affermato il principio di diritto in forza del quale perché possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subito da soggetti quali i nipoti è necessario che sussista una situazione di convivenza, – aveva rigettato la domanda, argomentando che al di là di una generica allegazione, dalle risultanze istruttorie non erano emersi elementi che dimostrassero la convivenza effettiva dei nipoti con la defunta.

Contro tale decisione i ricorrenti hanno proposto appello, sostenendo che, in realtà, il presupposto della convivenza con la nonna era stato da essi ampiamente dimostrato mediante la documentazione prodotta in primo grado.

In ogni caso, tale presupposto è stato ormai superato dalla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la legittimazione dei nipoti, seppur non conviventi, a richiedere il risarcimento del danno morale a seguito della morte di un prossimo congiunto.

Invero, la più recente giurisprudenza, ponendosi in discontinuità con il precedente orientamento, ha affermato che “non può essere condiviso l’orientamento restrittivo secondo cui il fatto illecito, costituito dall’uccisione del prossimo congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera dei rapporti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare”.

Al tempo stesso è stato affermato che se dunque, la convivenza non può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell’esistenza del diritto in parola, la stessa costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare il quantum debeatur.

La prova del danno

Per cui, al fine di evitare la dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e la possibilità di prove compiacenti, è sufficiente che sia fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l’entità dei danni.

Al riguardo, il Supremo Collegio ha espressamente chiarito che “anche il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva ovviamente la necessità di considerare l’effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno” (Cass. Civ. n. 29332/2017).

Orbene, nella vicenda in esame, dalle risultanze istruttorie era emerso che i ricorrenti (rispettivamente di 12, 14 e 18 anni), nipoti della vittima, fossero molto legati a quest’ultima, in quanto abitavano molto vicino e avevano sviluppato con la nonna rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà; era evidente dunque, che essi avessero subito un pregiudizio consistente nella perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidarietà familiare.

La pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro

Per queste ragioni la Corte d’Appello di Catanzaro (Seconda Sezione, sentenza n. 250/2019) ha accolto la domanda dei tre appellanti, riconoscendo loro il diritto al risarcimento del danno e riformando la decisione di primo grado.

In ordine alla quantificazione del danno, i giudici dell’appello hanno fatto applicazione dell’ormai più che consolidato orientamento di legittimità secondo cui “il ristoro del danno da lesione del rapporto parentale è imprescindibilmente rimesso ad un valutazione equitativa, secondo criteri – la cui scelta è affidata alla prudente discrezionalità del giudice – che devono essere comunque idonei a consentire la cd. personalizzazione del danno, una liquidazione adeguata all’effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato nel caso concreto: per il danno da perdita del rapporto parentale, l’apprezzamento deve concernere, quali fatti specifici cui parametrare la misura economica dello sconvolgimento della vita, la gravità del fatti, l’entità del dolore patito, le condizioni soggettive della persona, il turbamento dello stato d’animo, l’età della vittima e dei congiunti all’epoca del fatto, il grado di sensibilità dei danneggiati superstiti, la situazione di convivenza o meno con il deceduto (Cass. n. 20895/2015; n. 10263/2015).

La quantificazione del danno

Dunque, nel caso in esame tenuto conto della gravità del fatto cioè della morte violenta della nonna a seguito di incidente stradale, della giovane età dei ricorrenti e dell’età della vittima (72 anni), nonché della forte intensità del dolore da costoro indubbiamente subito per la perdita improvvisa e violenta di una figura cara e per essi punto sicuro di riferimento, del vuoto costituito dal non poter più godere della presenza di quest’ultima alla quale li legava un forte rapporto parentale, il Collegio ha ritenuto equo liquidare a ciascuno dei nipoti la somma di 26.000 euro.

La redazione giuridica

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