Deve escludersi che al familiare della vittima deceduta in incidente stradale possa essere liquidato sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo comprende il secondo che ne costituisce una componente intrinseca
L’azione per il risarcimento del danno da perdita parentale
Il padre di un ventiduenne morto a seguito di un incidente stradale aveva citato in giudizio la società ferroviaria al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del tragico evento, incluso il danno da perdita parentale.
Da quanto accertato, il ragazzo, mentre attraversava, alla guida della propria autovettura, un passaggio a livello aperto, con le sbarre poste in posizione verticale, veniva improvvisamente investito da un treno. Il decesso si verificava a causa dell’impatto.
Instaurato il processo penale a carico del macchinista, il giudice penale pronunciava sentenza di condanna a 11 mesi di reclusione, pena patteggiata, per il reato di omicidio colposo, essendo stato accertato che quest’ultimo conduceva il mezzo ad una velocità superiore a quella consentita, in violazione delle comuni norme di prudenza, diligenza e perizia.
Nel frattempo il padre del ragazzo riceva dalla compagnia assicurativa la somma di € 50.000,00 a titolo di acconto sul risarcimento del danno spettantegli; ma, nonostante i numerosi solleciti indirizzati alla società ferroviaria non otteneva ulteriori offerte risarcitorie. Decideva pertanto, di agire in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale patito (ex artt. 2059 c.c. e art. 185 c.p.) per l’importo di € 300.000,00 (da cui detrarre l’importo di € 50.000,00 già percepito); e la condanna all’ulteriore somma di € 70.000,00 ciascuno per i nonni e € 80.000,00 per la sorella.
Ebbene, il Tribunale di Lecce (Sezione Seconda, sentenza n. 676/2020) ha parzialmente accolto la domanda attorea.
Alla luce dell’accertamento compiuto in sede penale, l’adito giudice salentino ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per dichiarare la responsabilità della società convenuta: l’illecito colposo del dipendente; il rapporto di preposizione (sussistendo un vincolo di subordinazione e un potere di direzione e vigilanza sull’attività del preposto); il nesso di causalità tra incombenze affidate e danno arrecato.
Tuttavia, nel corso del giudizio penale era stata accertata anche una responsabilità a carico della vittima, in termini di concorso colposa, per violazione dell’art. 147 del Codice della strada. Difatti, secondo la ricostruzione dei fatti elaborata dal CTU, al momento dell’attraversamento dei binari da parte del ragazzo, erano attive tutte le prescrizioni che avrebbero dovuto comportare che il veicolo si fermasse prima di impegnare il passaggio a livello. È noto che “il conducente di un veicolo che si approssimi ad un passaggio a livello, sia esso custodito o incustodito, [sia] tenuto ad osservare – ai sensi dell’articolo 147 cod. strada – non soltanto le segnalazioni acustiche e luminose in funzione nei passaggi a livello, ma anche la “massima prudenza al fine di evitare incidenti”, nonché ad accertare – sebbene unicamente nel caso di passaggio a livello senza barriere o semibarriere – che “nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari” (Cass. 10/11/2015, n. 22889).
Per queste ragioni il Tribunale di Lecce ha ritenuto equo imputare la responsabilità del sinistro per il 50% ai convenuti e per il restante 50% al conducente del veicolo coinvolto.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, esso è stato inquadrato nell’ambito della previsione normativa di cui all’art. 2059 c.c.
Il danno parentale, come ha chiarito la Corte di Cassazione, si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui. Di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell’affetto e nella quotidianità di tale rapporto, al non poter più fare ciò che per anni si è fatto, dunque all’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.
Il risarcimento del danno
Ne consegue che “In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” (Cass. civ. 30/11/2018, n. 30997).
Si è anche detto che “in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l’unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l’età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. civ. 11/11/2019, n. 28989).
Tanto premesso, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e del concorso di colpa della vittima, il danno patito dal padre della vittima è stato quantificato, in via equitativa, sulla base delle tabelle attualmente vigenti presso il Tribunale di Milano, in € 100.000,00, da cui decurtare l’importo di € 50.000,00 già incassato a titolo di acconto.
La redazione giuridica
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