Sinistro stradale: in caso di collisione la colpa è del veicolo che segue

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sinistro stradale

In caso di sinistro stradale, il fatto stesso della collisione fa sorgere una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che segue

Il sinistro stradale

Il ricorrente aveva agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento della somma di circa 51.000 euro asseritamente dovuta a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti a causa di un sinistro stradale.

L’incidente si era verificato mentre si trovava in sella alla propria moto, quando all’improvviso si vedeva ostruita la propria direttrice di marcia dal fuoristrada condotto dal convenuto che, dal margine destro della carreggiata si spostava, senza segnalazione alcuna, verso sinistra con l’intento di immettersi in luogo privato; … in esito all’urto, concretizzatosi al centro della semi carreggiata percorsa dai due mezzi, qualche metro prima della linea tratteggiata che consentiva la manovra di svolta a sinistra, il motociclo riportava danni, mentre il conducente subiva lesioni tali da determinarne il ricovero, con codice rosso, a mezzo ambulanza del 188 presso il locale Pronto Soccorso.

La compagnia assicurativa del convenuto aveva resistito alla domanda attorea sostenendo che “la responsabilità del sinistro dovesse attribuirsi alla colpa esclusiva e gravissima dell’attore per la violazione delle più elementari norme del codice della strada ed in particolare per la violazione dell’art.141 e 149 C.d.S., per aver tenuto una velocità non adeguata alla strada che stava percorrendo e per non aver mantenuto al distanza di sicurezza dall’autovettura che la precedeva”.

La collisione tra veicoli

Nella giurisprudenza di legittimità è costantemente affermato il principio secondo cui, in caso di collisione tra veicoli, poiché la legge fa carico al conducente del veicolo che segue di essere in grado di garantire “in ogni caso” l’arresto tempestivo del mezzo evitando collisioni con il veicolo che precede (si confronti, nell’attuale formulazione, non modificata sul punto, la lettera dell’art. 149, co. 1, cds.), il fatto stesso della collisione fa sorgere una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente del veicolo che segue, implicante, da un canto, la inapplicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, co. 2, c. c. e, d’altro canto, l’insorgenza a carico di quest’ultimo conducente dell’onere di fornire la prova “liberatoria” che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. sez. 3, 18 marzo 2014 n. 6193, che rileva, appunto, come ai sensi del citato art. 149 C.d.S., comma 1, “il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza”, onde, rimanendo “esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione siano stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”; in quest’ottica, si è anche detto che la prova liberatoria può avere per oggetto pure il fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale – Cass. sez. 3, 24 settembre 2015 n. 18884; Cass. sez. 3, 19 dicembre 2006 n. 27134; Cass. sez. 3, 7 aprile 1997 n. 2980).

Ebbene, facendo applicazione di tali principi di diritto al caso in esame, il Tribunale di Catania (Quinta Sezione, n. 1409/2020) ha concluso disattendendo la domanda attorea.

A fronte, infatti, della generica prospettazione della dinamica del sinistro, i convenuti avevano specificamente prospettato che nel caso di specie si era verificato un tamponamento, e tale prospettazione non era stata contestata da parte dell’attore, il quale neppure aveva tentato di superare, da conducente del veicolo che seguiva il mezzo guidato dal convenuto, la presunzione di fatto sopracitata.

Avv. Sabrina Caporale

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