È legittimo il provvedimento amministrativo che revoca al gestore della ricevitoria la concessione per il gioco del lotto, in caso di mancato pagamento nel termine perentorio di cinque giorni, dei proventi relativi alla settimana contabile
La revoca della concessione amministrativa
La titolare di una ricevitoria, rivendita di tabacchi aveva impugnato il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva disposto la revoca della relativa concessione per il gioco del lotto, nonché disdetto la convenzione per la disciplina del discendente rapporto concessorio, per non aver quest’ultima provveduto al versamento della somma di 10.019,44 euro quale corrispettivo dei proventi relativi alla settimana contabile “28.3/3.9.2019”, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della nota dell’amministrazione, recante l’espresso avvertimento, che il mancato pagamento avrebbe determinato, tra le altre conseguenze, la revoca della concessione.
La ricorrente aveva chiesto l’annullamento di tale atto, assumendone l’illegittimità, poiché il contestato inadempimento era stato causato da una rapina subita il 1° settembre 2019.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito “Agenzia”) si era costituita in giudizio, eccependo quanto dedotto dalla ricorrente ed evidenziando, tra l’altro, che quest’ultima, non soltanto non aveva provveduto al pagamento intimatole entro il termine di cinque giorni dalla diffida del 3 settembre 2019, ma neppure aveva fatto pervenire alcuna giustificazione a sostegno dell’omesso versamento, rappresentando di aver subito la dedotta rapina solo in sede di ricorso gerarchico.
Il riferimento normativo
Come è noto la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante “Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull’ordinamento del gioco del lotto”, stabilisce, all’articolo 6, comma 1, che “A tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni”.
Le concessioni delle ricevitorie del gioco del lotto sono, perciò, soggette alla disciplina dettata dalla legge n. 1293 del 1957 in materia di “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”, e quindi – tra l’altro – alle previsioni dell’articolo 34, primo comma, della predetta legge, ove si stabilisce, per quanto qui rileva, che “L’Amministrazione può procedere alla disdetta del controllo d’appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi: (…) 7) pagamento dei generi di monopolio e dei canoni, effettuato in maniera diversa da quella prescritta, quando ne sia derivato danno alla Amministrazione”, con conseguente riconoscimento in capo alla stessa del potere discrezionale (e non l’obbligo) di disporre la revoca della concessione al verificarsi delle ipotesi di cui al citato articolo 34, primo comma.
La pronuncia del Tar Lazio
Ebbene, secondo l’adito T.A.R. Roma (Lazio, Seconda Sezione, sentenza n. 3214/2020) tale discrezionalità nel caso di specie, era stata esercitata dall’Agenzia con la stipula del disciplinare previsto dall’articolo 21 del d.P.R. n. 303 del 1990, il quale, come ricordato dal Consiglio di Stato, “può regolare, in modo specifico, l’adempimento degli obblighi del concessionario – beninteso entro il quadro normativo legislativo e regolamentare – e anche le conseguenze della loro violazione e/o inadempimento” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 25 gennaio 2018, n. 497).
Con specifico riferimento al caso in esame, il rapporto con l’Agenzia era stato, infatti, regolato dal “contratto per la disciplina del rapporto di concessione di ricevitoria del lotto”, sottoscritto tra le parti il 23 giugno 2015 che, all’articolo 2 stabiliva quanto segue: “Il mancato versamento nel termine di giorni cinque dal ricevimento della lettera Raccomandata A.R. con la quale viene intimato l’adempimento, comporta la revoca della concessione, anche a norma dell’art. 1454 c.c.” (quarto comma). Per queste ragioni è stata confermata la legittimità del provvedimento impugnato e respinto il ricorso.
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