Qualora il segnale di precedenza posto ad un incrocio venga abbattuto da ignoti e non sia ripristinato, non può configurarsi alcuna responsabilità in capo all’ente tenuto alla gestione o manutenzione della strada, essendo carente qualsiasi nesso eziologico con l’evento

La vicenda

Il rapporto conclusivo redatto dalla polizia municipale descriveva un incidente stradale tra un ciclomotore e un’autovettura. Da quanto accertato, il conducente del ciclomotore, mentre percorreva una strada con diritto di precedenza rispetto a tutte le traverse che ivi si immettevano, giunto ad una intersezione (anch’essa gravata dall’obbligo di dare precedenza, ma il cui segnale non era visibile in quanto ripiegata e rivolta verso altra direzione), veniva investito da una autovettura.

L’urto si concretizzava tra la fiancata destra del ciclomotore e la parte anteriore del veicolo. A seguito dell’impatto il ciclomotore deviava la sua originaria traiettoria di marcia finendo per urtare una cassetta dell’Enel posta a sinistra della strada, per poi rovinare al suolo unitamente al suo conducente.

Di qui l’azione in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, contro la compagnia assicurativa del veicolo antagonista, la quale aveva a sua volta chiamato in causa il comune, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell’incidente.

La ricostruzione della dinamica del sinistro non era stata oggetto di contestazione tra le parti; parimenti, era incontestata la non visibilità del segnale verticale di dare precedenza sulla via percorsa dall’autovettura, perché deviato.

La non visibilità del segnale di precedenza

Tale elemento – ha affermato il Tribunale di Palermo (Sesta Sezione, sentenza n. 4811/2019) – non può, tuttavia, fondare la tesi sostenuta dalla compagnia assicurativa, della responsabilità esclusiva o concorrente del Comune, essendo carente qualsiasi nesso eziologico con l’evento.

Invero, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione – condiviso dal giudice siciliano -, “qualora un segnale di precedenza sistemato ad un incrocio venga abbattuto da ignoti e non sia ripristinato dalla pubblica amministrazione cui spetta la gestione o manutenzione della strada, sicché si verifichi collisione tra le autovetture che impegnino l’incrocio non è ravvisabile, ancorché il conducente favorito dal cartello abbattuto ritenga di aver diritto alla precedenza, una situazione di insidia (in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada), e non è, perciò, possibile affermare su questa base la responsabilità della detta amministrazione per i danni conseguenti alla collisione”. (Cassazione n.2074/2002; Cass. n. 10520/17 e n.4161/2019).

Nella specie, la verificazione del sinistro era da ascriversi alla condotta poco prudente tenuta da entrambi i conducenti che, indipendentemente dall’esistenza o meno di segnaletica stradale, avevano omesso di osservare, ciascuno da un differente punto di vista, le regole di prudenza e quelle sancite dall’art. 145 Cod. strada.

Le regole di prudenza in materia di circolazione stradale

In proposito la giurisprudenza ha già chiarito che: “la materia della precedenza in crocevia, sia sotto il codice della strada abrogato (art. 105 comma primo), che sotto quello attualmente vigente (art. 145 comma primo), è assoggettata alla regola generalissima della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia e, in tutti i casi in cui si pongono problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza, affinché non vi siano collisioni tra veicoli” (Cass. pen. n. 2648/1995).

Tale principio è stato applicato allo scopo di valutare la condotta tenuta da entrambe le parti coinvolte nel sinistro: per un verso, quella del conducente dell’autovettura che, ancorché non fosse obbligato a concedere la precedenza ai mezzi circolanti sulla intersezione provenienti da sinistra, per non visibilità del segnale di dare precedenza, tuttavia, percorrendo una strada che si immetteva in un’altra strada, peraltro di più ampie dimensione, avrebbe comunque dovuto accertarsi di potere eseguire tale manovra in condizione di sicurezza verificando che, in quel momento, non sopraggiungessero altri veicoli; per altro verso, quella tenuta dal danneggiato, il quale, seppur percorresse una via con diritto di precedenza, non era esentato dall’obbligo di usare la dovuta attenzione nell’attraversamento, anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, anche in violazione del segnale di dare precedenza (Cass. n. 9528/12).

La decisione

In altre parole, entrambi i soggetti coinvolti nell’incidente avevano omesso di adottare una condotta prudente ed accorta al momento in cui si approssimavano all’incrocio e ciò ha portato l’adito tribunale siciliano ad affermare la responsabilità di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.

Avv. Sabrina Caporale

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