La revoca del gratuito patrocinio costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda

La vicenda

Un cittadino straniero aveva impugnato il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio, aveva esposto di essere fuggito dalla Guinea a causa di uno scontro tribale tra le etnie occasionato da una lite avvenuta ad un distributore di benzina.

All’esito del giudizio, il Tribunale di Potenza rigettava l’opposizione ritenendo che il richiedente non avesse fornito elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno dell’esistenza di fenomeni di persecuzione a suo danno, o comunque di una situazione di incertezza e violenza diffusa in Guinea tale da giustificare la concessione di una misura di protezione. La Corte di Appello di Potenza confermava la decisione.

Contro tale sentenza il cittadino straniero proponeva ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per effetto della ritenuta infondatezza del gravame.

Entrambe le censure sono state dichiarate infondate (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 7869/2020).

Quanto al primo motivo, la Corte di Appello aveva specificamente affrontato la domanda di riconoscimento della tutela umanitaria, rigettandola per insussistenza dei relativi presupposti di vulnerabilità richiesti dalla legge. Le ulteriori deduzioni contenute nel ricorso, con le quali il ricorrente contestava la valutazione di non credibilità della sua storia, sono state ritenute inammissibili poiché si risolvevano nella sollecitazione di una revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito al fine di ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).

Con riguardo, invece al secondo motivo, la giurisprudenza ha già affermato che la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività. Il giudizio sulla sussistenza della colpa grave si risolve in un apprezzamento di fatto, non utilmente censurabile in Cassazione, che viene svolto direttamente dal giudice di merito investito della cognizione della causa.

La revoca del gratuito patrocinio

Né – ha aggiunto la Suprema Corte – si ravvisano, nella normativa in esame, profili di contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perchè non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni differenziate, essendo – al contrario – del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata. D’altro canto, neppure sussistono profili di contrasto con l’art. 24 Cost., giacchè il diniego dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell’interessato. Inoltre, occorre considerare che l’ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell’atteggiamento soggettivo dell’interessato ovvero dell’oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta. In definitiva, il ricorso è stato rigettato.

La redazione giuridica

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