Riduzione del compenso del CTU in caso di gratuito patrocinio: è illegittima (Corte Cost., 1 luglio 2022, n. 166).
Riduzione del compenso del CTU in caso di gratuito patrocinio: «Anche al di fuori del processo penale, è illegittima la riduzione dell’onorario del CTU, prevista quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se l’importo oggetto di decurtazione non è stato adeguato alle variazioni del costo della vita».
Il Tribunale di Paola ha sollevato la questione costituzionale sull’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 3 Cost.
Ad avviso del Giudice rimettente, trattandosi di incarico riguardante accertamenti medici sulla persona, l’onorario del CTU dovrebbe essere determinato, ai sensi dell’art. 21 della Tabella allegata al decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002. Sull’importo liquidato dovrebbe poi essere praticata la diminuzione di un terzo, in considerazione del ritardo in cui sarebbe incorso il consulente tecnico, in applicazione del comma 2 del citato art. 52, nonché l’ulteriore riduzione della metà prevista dall’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la parte attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale di Paola ritiene di non poter provvedere sull’istanza di liquidazione senza fare applicazione della norma censurata, a mente della quale, nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario gli importi spettanti all’ausiliario del magistrato subiscono, appunto, una riduzione del compenso.
La disposizione, nella parte in cui non esclude che la riduzione del compenso di un terzo degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, sarebbe affetta da irragionevolezza, al pari dell’analoga norma, dettata per il processo penale dall’art. 106-bis del medesimo d.P.R.,
Il Collegio sottolinea che, nel caso di specie, «il compenso per il consulente tecnico d’ufficio medicolegale, designato in un giudizio civile con ammissione al patrocinio per i non abbienti, avrebbe dovuto essere liquidato – sulla base di un valore tariffario mai aggiornato dal 30 maggio 2002 – in 145,38 euro, importo inadeguato all’attuale valore economico e sociale dell’attività svolta, alla durata dell’incarico e alla stessa dignità professionale dell’esperto».
È stato, quindi, evidenziato che, in continuità con le sentenze n. 192/2015 e n. 178/2017 (con le quali era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’analogo meccanismo di decurtazione introdotto dall’art. 106-bis, d.P.R. n. 115/2002 per il processo penale) «una drastica riduzione del compenso, come quella prevista dalla norna censurata, per la remunerazione di un’attività svolta nell’interesse della giustizia, può ritenersi ragionevole solo se la misura del sacrificio inflitto sia correttamente calibrata al fine del contenimento della spesa pubblica ma sia anche tale da preservare la elementare consistenza della tariffa in relazione alle variazioni del costo della vita».
Conseguentemente, l’adeguatezza della remunerazione dei CTU è assicurata dalla proporzionalità – sia pure per difetto, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica della prestazione resa – tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe libero – professionali.
Per tali ragioni, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.
Avv. Emanuela Foligno
Leggi anche:
Danno biologico nel sinistro stradale: disattesa la CTU medico legale