Corresponsabile nella causazione del sinistro stradale sarebbe stata la presenza di un tombino al di sotto del livello stradale (Cassazione civile, sez. III, dep. 28/06/2022, n.20778).

Corresponsabile nella causazione del sinistro stradale sarebbe anche la presenza di un tombino.

Gli attori adivano il Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso dei loro genitori a seguito di un sinistro stradale occorso fra l’autovettura Mazda, sulla quale erano trasportati. La Mazda si scontrava frontalmente con l’autovettura Alfa Romeo 147.  Gli attori chiedevano accertarsi la posizione di trasportati dei defunti genitori e la condanna al pagamento della somma di Euro 774.690,00.

I convenuti chiedevano di chiamare in causa il Comune di Napoli quale corresponsabile nella causazione del sinistro, in ragione della presenza di un tombino sotto il livello della strada.

Il Tribunale di Napoli dichiarava la esclusiva responsabilità del proprietario della Alfa Romeo e respingeva la domanda di corresponsabile nei confronti del Comune di Napoli.

La sentenza veniva appellata in via principale dall’Assicurazione che si doleva della condanna ultramassimale e proponevano appello incidentale gli originari attori relativamente alla quantificazione del danno.

La Corte di Appello di Napoli, esaminando prioritariamente l’appello incidentale ne ha rigettato il primo motivo ed ha accolto il secondo; quindi, ha scrutinato l’appello principale quanto ai motivi con i quali era stata chiesta la rideterminazione del danno riconosciuto in favore dei fratelli e delle sorelle dei due defunti coniugi, provvedendo in conseguenza alla rideterminazione delle somme loro riconosciute, e ha accolto il detto appello principale quanto alle censure con le quali si era contestato il riconoscimento della mala gestio.

La questione approda in Cassazione ove il primo motivo dei due ricorsi censura la motivazione della sentenza quanto al disconoscimento della responsabilità ultramassimale  per mala gestio della Compagnia.

La Corte napoletana, osservava che la prova concreta della responsabilità esclusiva dell’Alfa Romeo emergeva dal Rapporto di incidente stradale e dalla consulenza tecnica redatta in sede penale, nonché dalla sentenza di applicazione della pena.

In particolare risulta accertato che l’imputato, alla guida dell’autovettura Alfa Romeo 147, nell’affrontare in accelerazione una curva a destra ad una velocità non commisurata alle condizioni ambientali (fondo stradale bagnato) aveva perso il controllo dell’auto, invaso la corsia opposto provocando il violentissimo scontro contro l’autovettura Mazda, risultando del tutto esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Napoli in qualità di corresponsabile del sinistro.

Difatti, sia il Consulente del Pubblico Ministero, sia le autorità intervenute sul luogo del sinistro hanno escluso qualsivoglia efficienza causale del tombino nella dinamica del sinistro.

Ed ancora, la Corte territoriale non ravvisava alcun colpevole ritardo imputabile alla Compagnia assicuratrice.

In buona sostanza, i ricorrenti denunciano che la Corte napoletana erroneamente ha escluso che detta vicenda fosse da ricondurre alle norme che con riferimento alle figure della c.d. mala gestio propria ed impropria disciplinano il comportamento da tenersi dall’assicuratore nell’adempimento delle sue obbligazioni riconducibili al contratto assicurativo tanto nei confronti del suo assicurato quanto – in ragione dell’esistenza dell’azione diretta a suo favore – nei confronti dei danneggiati.

Il ragionamento con cui la Corte d’appello ha escluso la ricorrenza della mala gestio sotto le figure propria ed impropria è palesemente errato, in quanto l’assicuratore che ha ricevuto richieste di danneggiati che nel loro cumulo superano il massimale, palesemente, se non vuole correre il rischio di incorrere in un giudizio di ritardo nell’adempimento, non può che mettere a disposizione il massimale, come prevede l’art. 140, comma 4.

Inoltre,  esprime un vizio di sussunzione anche la considerazione del fatto che vi erano incertezze circa la reale portata dei postumi invalidanti: è palese che il comportamento ipotizzato dall’art. 140, comma 4, avrebbe dovuto suggerire comunque la messa a disposizione del massimale.

L’aver messo a disposizione il residuo massimale solo il 20 luglio del 2012, e poi al conseguente deposito su un conto corrente vincolato a favore di tutte le parti lese, deve costituisce un comportamento non corretto e non diligente e dunque privo di giustificazione ai fini dell’esclusione della mala gestio.

Conseguentemente, viene accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi e cassata la sentenza sul punto avendo la Corte d’appello falsamente applicato la disciplina del ritardo dell’assicuratrice nell’adempimento della sua prestazione e ciò tanto con riguardo al rapporto assicurativo in relazione all’assicurato, quanto con riguardo ai danneggiati ricorrenti in via successiva a cui favore avrebbe dovuto mettere a disposizione il massimale unitamente agli altri danneggiati.

Avv. Emanuela Foligno

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