Integrate col sistema a punti anche le Tabelle milanesi riguardo il ristoro del danno da perdita parentale.

Integrate col sistema a punti anche le Tabelle milanesi, come da indicazioni della Corte di legittimità (Tribunale di Milano – Osservatorio Giustizia Civile Milano, 29 giugno 2022).

Le Tabelle milanesi sono state integrate col sistema a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale.

In data 29 giugno 2022 sono state pubblicate sul sito del Tribunale di Milano e sul sito dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano le nuove tabelle elaborate per la perdita del rapporto parentale che risultano, così, al pari di quelle romane, integrate col sistema a punti.

A seguito della decisione della Suprema Corte (10579/2021) che ha affermato : “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

Il Giudice dott. Damiano Spera, facente parte -come noto-  del gruppo di lavoro “creatore” delle Tabelle milanesi, ha affermato che il non volere utilizzare le Tabelle romane “Non è stata una banale scelta di campanile”.

Difatti, “ la tabella romana non aveva estratto il valore del punto dai precedenti, a differenza di quanto indicato da Cass. n. 10579/2021 e certamente non dalla gran parte degli uffici giudiziari, in cui si applicano i valori monetari delle tabelle milanesi; la tabella romana non era il frutto del confronto difficile, ma necessario tra le componenti dei giudici e degli avvocati (delle vittime e delle compagnie assicuratrici) ma è nata in una riunione ex art. 47quater Ordinamento giudiziario tra i giudici di tre sezioni civili e della sezione lavoro del Tribunale di Roma; la tabella romana appare per un verso troppo “ingessata”, perché con il semplice certificato anagrafico si possono ottenere liquidazioni vicino al massimo di oltre € 300.000,00, senza una specifica allegazione ed indagine sulle effettive relazioni affettive tra vittima primaria e secondaria e, per altro verso, lascia troppa discrezionalità al giudice di diminuire fino ad un terzo i valori monetari in assenza di convivenza mentre in assenza di altri familiari entro il secondo grado prevede un aumento da 1/3 a ½, risultando quindi addirittura meno predittiva di quella milanese edizione 2021; i valori monetari finali non risultano allineati al monitoraggio. Insomma, è stato preferito un giusto equilibrio tra esigenze di predittività e quelle di adeguamento del risarcimento alla fattispecie concreta in base alle allegazioni e prove fornite dalle parti.”

Anche l’Osservatorio di Milano ha condiviso la scelta di adeguarsi ai principi espressi dalla Cassazione, licenziando le nuove Tabelle integrate col sistema a punti per il danno da perdita parentale.

Nel corso dei lavori preparatori, si è optato per il metodo della “tabella integrata a punti per somma”, che rappresenta un risultato di sintesi, progressivamente raffinato secondo le valutazioni maggiormente condivise.  

Il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale: per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati il valore-punto è pari ad € 3.365,00 (€ 336.500,00 : 100) e per la perdita del parente di secondo grado (nipote/fratello) il valore punto è pari ad € 1.461,20 (€ 146.120,00 : 100).

Gli importi liquidabili sono stati elaborati secondo la regola della coerenza e nel  rispetto dei principi elaborati dalla Suprema Corte, tra cui, in particolare, la regola per cui il “valore medio del punto” deve essere estratto dai precedenti.

Di recente la Suprema Corte ha ribadito che devono essere analiticamente valutate “tutte le singole circostanze che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. ‘tabellare’ in tema di perdita del rapporto parentale” (Cass. 11689/2022).

La tabella continua ad esprime un valore equo, ovverosia quello in grado di garantire la parità di trattamento in caso di perdita parentale, salve e impregiudicate circostanze particolari che incidono sull’aumento e sulla riduzione.

Come già evidenziato nei criteri orientativi delle Tabelle 2021: “Rimane sempre fermo il dovere di motivazione dei criteri adottati per graduare il risarcimento nel range previsto dalla Tabella od anche (eccezionalmente) al di fuori della stessa”.

Avv. Emanuela Foligno

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