La Suprema Corte ha chiarito che il Medico del Lavoro deve valutare lo stato generale di salute del lavoratore esclusivamente in relazione al rischio specifico di svolgere le proprie mansioni
La vicenda trae origine dalla condanna a 8 mesi di reclusione comminata a un Medico del Lavoro dalla Corte d’Appello di Milano, che decideva l’impugnazione della Sentenza emessa dal Tribunale di Como, per avere omesso di informare il Medico di medicina generale curante del lavoratore e il lavoratore stesso, poi deceduto, della presenza di una patologia disancorata e non compromettente l’attività lavorativa espletata.
I Giudici di merito evidenziavano che il Medico, considerato il quadro clinico del lavoratore, sottovalutava le condizioni del lavoratore, quanto meno pre-patologiche, che imponevano lo svolgimento di ulteriori accertamenti sanitari e che doveva essere espresso un giudizio di inidoneità lavorativa.
Il Medico ricorre in Cassazione contestando la sussistenza dei profili di condotta colposa e sostenendo la correttezza del suo operato per essersi accertato dello stato di salute del lavoratore nell’ambito dei suoi compiti di Medico del Lavoro, e di avere correttamente formulato i giudizi di idoneità al lavoro tenendo conto delle mansioni che gli risultavano anche da quanto riferitogli direttamente dal datore di lavoro (ovvero, di addetto alle operazioni di banco, montaggio di cassetti, assemblaggio ed imballaggio).
Rappresenta, inoltre, che i precedenti Giudici non hanno preso in considerazione le risultanze istruttorie che escludevano la sussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e la morte del lavoratore e che non gli è imputabile nessun errore diagnostico per non avere riscontrato la displasia midollare da cui era affetto il lavoratore (malattia ematologica e non oncologica), i cui sintomi si erano manifestati solo alla fine del mese di aprile 2014.
La Cassazione, con la sentenza n. 19856/2020, annulla e rinvia per un nuovo esame la pronunzia della Corte d’Appello, evidenziando che al Medico del Lavoro “spetta solo ed esclusivamente valutare lo stato di salute del prestatore d’opera riferito al rischio specifico cui lo espone la mansione. Il giudizio di idoneità lavorativa si chiama “specifico” proprio per questo”.
Specificano i Giudici di legittimità che il Medico veniva condannato poiché “incorso in un errore diagnostico per non avere correttamente valutato, per colpa, la gravità del quadro clinico emergente dalle visite periodiche eseguite e, in particolare, dagli esami ematochimici da cui risultava una grave forma di leucopenia e di piastrinopenia con inversione della formula leucocitaria, e, conseguentemente, per non avere comunicato al lavoratore e al medico curante la situazione allarmante sul suo stato di salute che di lì a poco si sarebbe manifestata, in forma conclamata, nella malattia (mielodisplasia) che ne ha cagionato la morte, il cui ritardo diagnostico ha compromesso la possibilità di un intervento terapeutico che gli avrebbe quantomeno procrastinato l’esito infausto”.
Al riguardo la Cassazione fornisce una panoramica ed una elencazione dei compiti professionali, informativi e collaborativi del Medico del Lavoro e degli obblighi ex lege cui deve sottostare e chiarisce che oltre alla violazione dei suddetti precetti il Medico competente risponde, nella qualità di titolare di un’autonoma posizione di garanzia, delle fattispecie di evento che risultano di volta in volta integrate dall’omissione colposa delle regole cautelari poste a presidio della salvaguardia del bene giuridico – salute dei lavoratori – sui luoghi di lavoro, direttamente riconducibili alla sua specifica funzione di controllo delle fonti di pericolo istituzionalmente attribuitagli dall’ordinamento giuridico.
Sottolinea poi che dai giudizi di merito emerge che il Medico aveva, invero, provveduto a consegnare al lavoratore i risultati delle analisi cliniche e di laboratorio e che consigliava di recarsi dal Medico di famiglia.
E precisa a chiare lettere che“non è prevista, al riguardo, alcuna interlocuzione diretta da parte del medico competente nei confronti del medico curante del lavoratore, cosicché nessun rimprovero a tale titolo può essergli addebitato”.
Ciò posto, secondo gli Ermellini il ragionamento sviluppato dalla Corte di merito a fondamento della statuizione di condanna risulta affetto sia dal vizio di violazione di legge che dalle dedotte inconferenze motivazionali.
Il presupposto della rimproverabilità nei confronti dell’imputato deve implicare la prevedibilità dell’evento, che va compiuta ex ante, riportandosi al momento in cui la condotta è stata posta in essere avendo riguardo anche alla potenziale idoneità della stessa a dar vita ad una situazione di danno e riferendosi alla concreta capacità del soggetto di uniformarsi alla regola cautelare, da commisurare al parametro del modello dell’homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze da parte dell’agente concreto (Sez. 4, n. 53455 del 15/11/2018).
Stigmatizza la Suprema Corte che le argomentazioni sviluppate dai Giudici di merito al riguardo sono congetturali, illogiche e inconferenti in quanto: “il Tribunale di Como ha affermato testualmente che l’imputato avrebbe dovuto…non dare la piena idoneità lavorativa, non solo perché con una patologia così grave non si comprende come possa essere idoneo al lavoro” ed inoltre “così facendo avrebbe costretto il lavoratore a intraprendere i dovuti accertamenti diagnostici” mentre la Corte di Appello ha sottolineato che il giudizio di idoneità lavorativa lo avrebbe indotto a riferire alla moglie che “era tutto a posto”.
Per tali ragioni la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
Avv. Emanuela Foligno
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