Bambino ferito nell’area cani: è responsabile il proprietario dell’animale

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Il proprietario del cane deve adottare tutte le cautele necessarie per prevenire le reazioni pericolose del proprio animale

La Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 31874 del 18 luglio 2019) nella vicenda esaminata esprime il seguente principio di diritto: “Il proprietario di un cane è gravato da una posizione di garanzia in forza della quale deve adottare tutte le cautele necessarie per prevenire le reazioni pericolose del proprio animale”.

Anche all’interno delle aree cani il padrone dell’animale deve portare con sé la museruola e non deve interrompere il contatto visivo con il cane, in modo da potere intervenire tempestivamente ove quest’ultimo assumesse atteggiamenti pericolosi od aggressivi.  

La proprietaria di un pastore tedesco veniva condannata sia in primo grado che in secondo grado per lesioni personali colpose causate dalla morsicatura del suo cane ad un bambino di cinque anni.

La donna ricorre in Cassazione e impugna la sentenza della Corte d’Appello di Milano in quanto non veniva tenuto in considerazione che il bambino ferito non avrebbe dovuto accedere alla parte recintata dell’area cani dove gli animali sono liberi.

Gli Ermellini dichiarano l’inammissibilità del gravame.

La Cassazione evidenzia l’esistenza di un “decalogo” adottato di concerto tra l’ASL della Regione Lombardia e l’Ordine dei Veterinari della Provincia di Milano, che obbliga i padroni dei cani, quand’anche questi si trovassero nelle aree libere a loro dedicate, di avere sempre a disposizione la museruola e di essere sempre presenti all’interno dell’area per controllare costantemente il comportamento dell’animale.

Gli Ermellini, inoltre, censurano il comportamento della donna che si trovava al di fuori del recinto seduta sulla panchina.

Allo scopo vengono richiamati i precedenti analoghi di legittimità  che ribadiscono: “il detentore di un cane – a prescindere dal fatto che ne sia o meno il proprietario – deve adottare ogni possibile cautela per scongiurare possibili condotte lesive dell’animale, persino quando quest’ultimo si trovi all’interno di un’abitazione”.

La condotta imprudente del bambino, secondo la Cassazione, non elide il nesso di causalità anche se il bambino è entrato in una zona destinata alla libera circolazione degli animali.

Difatti viene ritenuto che il comportamento imprudente della vittima può “al più concorrere con quello del garante”, ma non esclude la responsabilità di chi deve impedire il verificarsi di eventi lesivi, a meno che questi non siano il frutto di “comportamenti caratterizzati da abnormità e da assoluta eccentricità”.

Per tali ragioni il ricorso della donna viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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