Rimborso pro quota delle spese di mantenimento del figlio naturale

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Chiarimenti della Cassazione sui termini per il rimborso pro quota delle spese di mantenimento dopo l’accertamento giudiziale della filiazione naturale

“Il diritto del genitore adempiente di ottenere il rimborso pro quota delle spese da esso solo sostenute per il mantenimento del figlio non incorre nell’ordinaria prescrizione decennale prima del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale”. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16561/2020 pronunciandosi su un contenzioso insorto tra una coppia di genitori relativamente al mantenimento del figlio.

Nello specifico, la mamma, esponendo che la dichiarazione giudiziale di paternità del figlio era sopravvenuta a seguito della sentenza della corte d’appello di Roma passata in giudicato il 30/08/2010, nell’aprile 2012 aveva convenuto in giudizio l’ex compagno dinanzi al tribunale affinché fosse condannato al pagamento della somma di € 128.515,74 a titolo di rimborso pro quota delle spese relative al mantenimento del figlio medesimo, da lei sostenute fin dalla nascita, oltre che al versamento di € 4.563,74 a titolo di rimborso della quota parte delle spese straordinarie e al risarcimento dei danni.

I Giudici del merito, però, avevano ritenuto prescritta l’azione di rimborso per il periodo anteriore al decennio e condannando l’uomo al pagamento della minor somma di € 1.637,15 per le spese di mantenimento relative al periodo aprile-agosto 2002.

Nel ricorrere per cassazione l’attrice eccepiva che la corte d’appello avesse infranto il principio secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di regresso decorre, in casi simili, dall’accertamento del rapporto di filiazione divenuto definitivo e irrevocabile.

I Giudici di Piazza Cavour hanno effettivamente ritenuto di aderire alla doglianza della donna accogliendo il ricorso in quanto fondato.

La Cassazione ha infatti evidenziato che “in materia di mantenimento del figlio naturale il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale”.

La facoltà di anticipare la tutela non rileva ai fini del computo del termine di prescrizione: e ciò “proprio perché, nonostante la facoltà di proporre la domanda anticipatamente (nello stesso giudizio di dichiarazione giudiziale di filiazione), per poter mettere in esecuzione il titolo è poi necessario il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di paternità (o di maternità)”.

“Codesta conclusione – che fa leva sul passaggio in giudicato della sentenza onde potersi connettere l’eseguibilità del titolo alla certezza della situazione sottostante – trova coerente riscontro – sottolineano dal Palazzaccio –  in quanto il legislatore ha stabilito a proposito della decorrenza decennale del termine di accettazione dell’eredità (art. 480 cod. civ.), che, per i figli non riconosciuti, scatta esso pure, giustappunto, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione”.

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