Respinto il ricorso dei familiari di una vittima di sinistro stradale che chiedevano il risarcimento danni iure proprio per la perdita parentale
Con la sentenza n. 23632/2019 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso dei parenti di un uomo deceduto in seguito a un sinistro stradale. il Tribunale penale aveva condannato il conducente dell’autovettura che aveva investito la vittima alla pena – sospesa- di dieci mesi di reclusione e – in solido con l’assicuratrice – al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite. La Corte di Appello aveva invece assolto l’imputato dal reato ascrittogli, ma la sentenza era stata successivamente annullata, ai soli effetti civili e con rinvio, dalla Corte di Cassazione.
La cognata e i nipoti della vittima, quindi, avevano riassunto il giudizio, tutti in proprio e nella qualità di eredi del defunto, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni (quantificati complessivamente in 260.000,00 euro) per la perdita parentale e per il danno biologico patito dal loro congiunto nell’intervallo tra l’evento lesivo e la morte (richiesto iure hereditatis).
La Corte di Appello, tuttavia, aveva rigettato la domanda affermando che: il sinistro era da addebitare a colpa concorrente di entrambe le parti coinvolte, con un concorso determinabile in egual misura; era infondata la pretesa risarcitoria avanzata iure proprio in quanto gli attori e la vittima non erano mai stati conviventi e non erano state “allegate e provate circostanze idonee a ritenere che la morte del famigliare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale”; parimenti infondata era la domanda di risarcimento del danno biologico patito dalla vittima “in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte” (dovendosi escludere, peraltro, la possibilità di risarcire la lesione del diritto alla vita in sé considerato);
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti eccepivano, tra gli altri motivi, che la sentenza impugnata avesse ritenuto dirimente, al fine di escludere il danno parentale richiesto iure proprio, il dato della mancata convivenza fra gli attori e il deceduto.
Lamentavano che fosse stata prestata supina adesione ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che, in relazione al danno sofferto da parenti estranei al ristretto ambito della famiglia nucleare, ritiene necessaria la sussistenza di una situazione di convivenza, quale “connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela”; invocavano, in senso contrario, pronunce di segno opposto emesse dalla Cassazione, secondo cui il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza della relazione parentale, potendo invece costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità; infine, evidenziavano che la vittima non fosse sposata e non avesse figli, sicché la sua famiglia era costituita unicamente dal fratello, dalla cognata e dai nipoti.
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto le doglianze inammissibili evidenziando come il ricorso non investisse in modo adeguato la ratio decidendi adottata dalla Corte, che non si era limitata a ritenere necessaria la dimostrazione della situazione di convivenza, ma aveva aggiunto che non erano state allegate e provate circostanze idonee a ritenere che la morte del familiare avesse comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale.
La redazione giuridica
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a incidentistradali@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Sinistro stradale con veicolo scoperto da assicurazione e mezzi probatori





