Decesso del paziente per errore terapeutico e prova del rapporto parentale

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errore terapeutico

Il familiare che invoca una responsabilità dei Sanitari, o della Struttura sanitaria, per errore terapeutico deve fornire la prova del legame parentale con la vittima

“In assenza di prove orali e documentali idonee ad attestare il rapporto di parentela dedotto a fondamento della domanda risarcitoria in esame, il diritto vantato non può ritenersi sufficientemente dimostrato”, in tal senso il Tribunale di Cassino, sentenza n. 327/2021 del 09/03/2021 – RG n. 3526/2015 pronunciandosi sull’azione intentata dalla congiunta di un paziente deceduto, che aveva citato a giudizio l’Azienda Ospedaliera onde vederne accertata la responsabilità per errore terapeutico dovuto a negligenza e il conseguente diritto al ristoro da perdita parentale.

In particolare, deduce l’attrice che i Sanitari avevano provveduto, nel periodo precedente al ricovero del familiare all’esecuzione della terapia dialitica a cui era sottoposta e che la causa della morte era da ricondurre alla mancata correzione della terapia coagulante da parte della Struttura.

All’inizio della dialisi alla paziente veniva somministrato un farmaco anticoagulante e i relativi controlli sull’andamento dei parametri coagulanti (INR) si svolgevano mensilmente presso il reparto di Nefrologia.

Si costituisce in giudizio la Ausl di Frosinone contestando la domanda attorea e la causa viene istruita con prova documentale e CTU Medico-legale.

Il Tribunale, preliminarmente osserva che, secondo la Suprema Corte, in caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato – in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 della cd. Carta di Nizza – è titolare di un autonomo diritto all’integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello dinamico – relazionale.

Ciò posto, per pretendere la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale è necessario accertare l’esistenza del vincolo affettivo e parentale esistente con la vittima.

In applicazione di tali principi, non vi è la prova del rapporto parentale tra l’attrice e il paziente deceduto.

L’attrice, pur deducendo di essere la figlia del paziente deceduto non ha prodotto nessuna certificazione anagrafica idonea ad attestare quanto sostenuto.

Al riguardo non può operare il principio di non contestazione poiché lo stesso sussiste solo per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti, vale a dire per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità.

E difatti, il vincolo di parentela è estraneo alla Ausl convenuta.

In assenza di prove orali e documentali idonee ad attestare il rapporto di parentela dedotto a fondamento della domanda risarcitoria in esame, il diritto vantato non appare sufficientemente dimostrato.

Sul punto, sottolinea il Tribunale, parte attrice non ha chiesto la revoca della ordinanza del 26.10.2017 con cui il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni senza ammettere le prove articolate nella seconda memoria dell’art. 183 comma 6 c. p.c..

Anzi, all’udienza del 29.1.2020, mentre parte convenuta reiterava la richiesta di ammissione delle prove indicate nella memoria istruttoria dell’art. 183 comma 6 c.p.c., parte attrice insisteva perché la causa venisse assunta in decisione, così implicitamente rinunciando ai mezzi istruttori articolati negli scritti difensivi.

Conseguentemente è rimasta preclusa al Tribunale ogni valutazione sulle istanze istruttorie dell’attrice.

Infine, nessun valore probatorio può essere attribuito alle attestazioni contenute nella cartella clinica in atti.

Innanzitutto, la firma contenuta nella sezione contrassegnata ” Rifiuti ” della cartella clinica di PS n. 2014031915 attestante, appunto, il rifiuto opposto dai familiari della paziente all’intervento neurochirurgico consigliato dai Sanitari, non sembra essere stata apposta dalla attrice.

Poi, l’attestazione della cartella clinica infermieristica n. 8417, relativa alla consegna degli oggetti personali del paziente deceduto, al soggetto qualificatasi come figlia, non appare sufficiente a comprovare il rapporto di parentela posto.

Tali dichiarazioni risultano idonee solo a dimostrare il dato estrinseco dell’avvenuto rilascio degli effetti personali e non della loro veridicità intrinseca, non basandosi tali attestazioni su un accertamento diretto dei fatti rappresentati.

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un’Azienda ospedaliera pubblica, o da un Ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, e le diagnosi, o le manifestazioni di opinioni, ivi contenute non sono coperte da fede privilegiata.

Pertanto, stante il difetto di prova in ordine al rapporto di parentela esistente tra l’attrice e il paziente deceduto, viene rigettata la domanda di parte attrice, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.

Al riguardo, il Tribunale osserva che le motivazioni svolte in merito ai presupposti legittimanti la richiesta di risarcimento del danno parentale sono assorbenti rispetto a tutti gli ulteriori profili oggetto di valutazione, essendo l’accertamento della responsabilità medica della convenuta funzionale alla condanna risarcitoria richiesta dall’attrice.

In altri termini, ritenuto non dimostrato dall’attrice il danno lamentato, è ininfluente, ai fini della decisione, la sussistenza o meno di una condotta colposa dei Sanitari.

Le spese di lite e quelle di CTU Medico-Legale vengono poste a carico dell’attrice e la domanda avanzata viene integralmente rigettata.

Avv. Emanuela Foligno

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