Aggravamento della malattia professionale di artropatia del rachide lombare

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inabilità temporanea

La C.T.U. ha accertato l’effettivo aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore derivante dalla malattia professionale con postumi permanente del 15% (Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro, Sentenza n. 489/2021 del 23/03/2021 – RG n. 2508/2019)

Con ricorso del 16/05/2019 il lavoratore chiama in giudizio l’Inail onde vedere accertato l’aggravamento della malattia professionale di spondiloartrosi e artropatia del rachide lombare con erniazioni già riconosciuta in sede amministrativa in data 21.2.2015, nonché l’esistenza di un danno biologico del 18% complessivo riportato con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 16/4/2018.

La causa viene istruita attraverso l’acquisizione dei documenti prodotti e CTU Medico-legale, al cui esito il ricorso viene considerato parzialmente fondato.

Preliminarmente il Tribunale dà atto che l’art. 74, co. 1-2, del D.P.R. n. n. 1124/1965 stabilisce che “1. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro. 2. Quando sia accertato che dall’infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento pe r i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, una rendita d’inabilità rapportata al grado dell’inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120: 1) per inabilità di grado dall’undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento; 2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità; 3) per inabilità dall’ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento”.

L’art. 83, co. 1/3 del T.U. n. 1124/1965 dispone che “1. La misura della rendita di inabilità può essere riveduta , su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell’Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione delle condizi oni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall’infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita . La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile. 2. La domanda di revisione deve essere presentata all’Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell’infortunio e ris ulti anche la nuova misura di riduzione dell’attitudine al lavoro. 3. L’Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima ” e l’art. 84 del D.P.R. cit. precisa che ” Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”.

L’art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 prevede che “1. […] il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’Inail nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’ articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico , eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni : a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico -relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico” . Per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell’ articolo 91 del testo unico ; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico , viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti” e per il grado percentuale di menomazione. […]. 7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83 , 137 e 146 del testo unico . La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corri sposto l’indennizzo in capitale calcolato con riferimento all’età dell’assicurato al momento della soppressione della rendita. […] 11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico , in quanto compatibile”.

Ciò posto, il C.T.U. ha accertato l’effettivo aggravamento delle condizioni di salute della parte ricorrente, derivato dalla malattia professionale e che, per l’effetto di tale aggravamento, al lavoratore debba essere riconosciuto un danno biologico permanente pari, complessivamente, al 15%.

Il Tribunale condivide le risultanze della Consulenza Medico-legale e fa decorrere l’aggravamento della malattia professionale dalla data di aggravamento denunciata, ovverosia dal 16/4/2018.

Il Tribunale dichiara che al lavoratore deve essere riconosciuto – ai fini di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 e per effetto dell’aggravamento della malattia professionale di spondiloartrosi e artropatia del rachide lombare – un danno biologico complessivamente pari al 15 % , con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa di aggravamento del 16/4/2018.

Le spese di lite vengono liquidate nella misura di euro 2.400,00 , oltre accessori di legge e vengono poste in misura parzialmente compensata, nella misura di 1/3 a causa della soccombenza parziale reciproca.

In conclusione, il Giudice del lavoro, dichiara accertata l’esistenza di un aggravamento dei postumi permanenti riportati dalla parte ricorrente, causalmente derivato dalla malattia professionale, e accertata l’esistenza di un danno biologico stimato esito dell’aggravamento, nella misura complessiva del 15 %, condanna l’Inail alla conseguente integrazione della rendita e/o dell’indennizzo, e al pagamento, in favore dei relativi ratei e arretrati, con decorrenza di legge dalla domanda di aggravamento del 16/4/2018.

Condanna l’Inail al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate, previa compensazione parziale, in euro 1 .600,00 oltre accessori di legge, condanna inoltre la parte convenuta al pagamento delle spese di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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