Permessi retribuiti non dovuti del portatore di handicap grave e rimborso

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criticità del sistema di sicurezza

L’Inps è tenuta a rimborsare gli importi rifusi al datore dal lavoratore portatore di handicap grave per i permessi retribuiti non dovuti?

Con la sentenza n. 10274/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso dell’Inps contro la decisione dei Giudice del merito di condannare l’Istituto a restituire a un cittadino l’importo dei permessi retribuiti in quanto portatore di handicap grave di cui aveva goduto nel periodo agosto 2009-agosto 2011, a seguito di autorizzazione dell’Istituto stesso, poi revocata per accertato difetto della condizione di gravità, e il cui importo l’assicurato aveva rifuso al proprio datore di lavoro, che ne aveva fatto anticipazione.

La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto che la prestazione oggetto della richiesta di ripetizione avesse natura assistenziale e fosse pertanto sottratta alla regola generale dell’art. 2033 c.c.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’Inps contestava al Collegio distrettuale di aver ritenuto che la prestazione oggetto di ripetizione fosse sottratta alla disciplina generale dell’indebito oggettivo, pur trattandosi di prestazione previdenziale di natura non pensionistica.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondata la doglienza proposta.

L’indennità economica correlata ai permessi fruiti ex art. 33, I. n. 104/1992 – hanno convenuto dal Palazzaccio – costituisce prestazione di natura previdenziale, e non già assistenziale (come ritenuto dalla sentenza impugnata): ne fa fede l’art. 79, d.lgs. n. 151/2001, il quale espressamente prevede il pagamento a carico dei datori di lavoro di uno speciale contributo “per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato”, tra i quali, appunto, spicca “l’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e permessi medesimi”.

È poi indiscutibile – ha aggiunto la Cassazione – che la prestazione previdenziale in questione non abbia natura pensionistica: essa infatti è corrisposta in dipendenza di una speciale situazione di bisogno che concerne il portatore di handicap grave nello svolgimento della sua attività lavorativa.

L’unica deroga che al normale regime della ripetibilità dell’indebito è dato riscontrare nella materia previdenziale è costituita dal disposto dell’art. 52, I. n. 88/1989, secondo il quale, pur potendo “le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima” essere “rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione”, tuttavia, “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”.

Nel caso in esame, tuttavia, non trattandosi di indebito pensionistico, non poteva che ribadirsi il consolidato principio secondo cui, “essendo l’art. 52, I. n. 88/1989, norma eccezionale ed insuscettibile di interpretazione analogica, la disciplina dell’indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell’art. 2033 c.c.”. Il tutto non senza ricordare “che la diversità tra le due situazioni è stata ritenuta da Corte cost. n. 198 del 1991 tale da giustificare la differenziazione dei relativi trattamenti”.

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