CID sottoscritto dal conducente non proprietario, nessun risarcimento dall’Assicurazione

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conducente non proprietario

Respinta la richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurazione del veicolo se a firmare il modulo è il conducente non proprietario del mezzo

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all’assicuratore ed al proprietario dello stesso, é liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro in applicazione dell’art. 2733, terzo comma, cod. civ., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall’art. 2733, secondo comma, cod. civ.

Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 13718/2021 pronunciandosi sul ricorso presentato da un ciclista che aveva convenuto in giudizio il proprietario, il conducente e la compagnia assicurativa di un veicolo che lo aveva urtato con lo specchietto retrovisore mentre era in sella alla sua due ruote, chiedendo il risarcimento dei danni riportati nel sinistro.

L’attore, successivamente alla notifica dell’atto di citazione, si era reso di aver erroneamente ritenuto uno dei convenuti proprietario dell’auto antagonista, di cui era, invece, proprietario il conducente stesso. Pertanto, non aveva iscritto la causa a ruolo e aveva notificato una “dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio”. Successivamente, aveva notificato atto di riassunzione soltanto al conducente proprietario, nella sua duplice duplice qualità, e all’impresa assicurativa.

Il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda per difetto di prova, mentre il Tribunale aveva poi accolto l’appello del danneggiato nei confronti del conducente proprietario condannandolo al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di euro 6.181,96, oltre interessi, nonché delle spese del doppio grado di giudizio.

Il ciclista, tuttavia, ricorreva per cassazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto le dichiarazioni confessorie contenute nel CID sottoscritte dal contraente/assicurato non opponibili all’assicuratore, pervenendo così “ad un… accertamento di responsabilità difforme tra tali litisconsorti”.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto il motivo infondato in quanto, avendo il Tribunale ritenuto il conducente non già proprietario del veicolo investitore – circostanza, questa, non efficacemente contestata in sede di legittimità, non sussisteva il lamentato vizio di violazione di legge.

La redazione giuridica

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