Valenza probatoria del CID sottoscritto dal liteconsorte facoltativo

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La valenza probatoria del CID è diversamente valutata nell’ipotesi in cui lo stesso sia sottoscritto dai conducenti, non proprietari, dei mezzi

Nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio, aveva evocato in giudizio il proprietario, il conducente e l’Assicurazione del veicolo a bordo del quale viaggiava il minore, chiedendo il risarcimento del danno per le lesioni personali riportate dal minore in seguito al sinistro con un altro mezzo che non aveva osservato l’obbligo di concedere la precedenza, in presenza di un crocevia. I Giudici del merito avevano rigettato la pretesa dell’attore, cosicché quest’ultimo si rivolgeva alla Suprema Corte di Cassazione deducendo che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la valenza probatoria del CID.

A suo giudizio, infatti, come sostenuto dalla Sezioni Unite del Collegio di legittimità, la dichiarazione contenuta nel predetto modulo di constatazione amichevole sarebbe idonea a fondare una presunzione semplice nei confronti delle altre parti convenute. Conseguentemente, se l’assicurazione supera la presunzione, la prova contraria libera anche l’assicurato. Il profilo giuridico della sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti del modello di constatazione determinerebbe una presunzione, valida sino a prova contraria, del fatto che il sinistro si era verificato con le modalità ivi indicate.

Gli Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 13710/2021, hanno ritenuto infondato il motivo del ricorso.

Il giudice di appello, infatti, aveva fatto corretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le risultanze del modulo di constatazione amichevole del sinistro sono liberamente apprezzate dal giudice. Peraltro, come rilevato da Cass. n 410 del 20 agosto 2018, l’efficacia del modulo è diversamente valutata nell’ipotesi in cui lo stesso sia sottoscritto dai conducenti, non proprietari, dei mezzi, atteso che il litisconsorte necessario è il proprietario del veicolo e ciò consente di superare le considerazioni oggetto della memoria.

Inoltre, il giudice di appello con valutazione in fatto ragionevole, non sindacabile in sede di legittimità, aveva valorizzato anche gli elementi di senso contrario evincibili dal contenuto della deposizione testimoniale e dal disallineamento temporale tra il momento del sinistro e quello di presentazione dell’infortunato presso il Pronto Soccorso.

La redazione giuridica

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