Ritardata diagnosi di infarto da parte del Pronto soccorso

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infarto miocardico

La ritardata diagnosi di infarto miocardico acuto ha provocato lesioni permanenti al paziente con condanna da parte dell’Azienda Ospedaliera (Corte d’Appello di Messina, Sentenza n. 259/2021 del 11/06/2021 RG n. 453/2019-Repert. n. 941/2021 del 11/06/2021)

Con atto di citazione veniva chiamata a giudizio l’Azienda Ospedaliera onde vederne censurata la condotta dei sanitari per la ritardata diagnosi di infarto in occasione del ricovero avvenuto il 04/01/2008, al momento dell’arrivo al Pronto Soccorso e, conseguentemente, per il ritardo nell’avvio delle opportune terapie.

Il Tribunale di Messina riteneva fondata la domanda e condannava l’Azienda convenuta al pagamento in favore dell’attore dell’importo di euro 659.293,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, nonché di euro 148.000,00 a titolo di danno patrimoniale per mancato guadagno.

L’Azienda Ospedaliera propone appello.

E’ infondato il motivo d’appello, con il quale si chiede di riconoscere l’assenza o la riduzione di responsabilità medica in capo all’appellante in quanto, non è sufficientemente assolto l’onere probatorio incombente sulla controparte e richiesto in ambito di inadempimento di obbligazione professionale.

Il collegio ribadisce che a fronte dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del paziente, la Struttura deve dimostrare che non vi sia stato inadempimento, o che non sia eziologicamente rilevante, ovvero che l’impossibilità della prestazione derivi da causa non imputabile, dando prova che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.

Ebbene, il nesso causale risulta emergente dalla documentazione medica allegata in primo grado e la CTU ha ricostruito l’illecito nel duplice profilo della causalità materiale (condotta/evento lesivo) e della causalità giuridica (evento lesivo -conseguenze pregiudizievoli) .

L’Azienda Ospedaliera, invece, si è limitata a ricostruire cronologicamente i fatti verificatisi, senza nulla addurre a propria difesa neppure riguardo alla circostanza che l’utilizzo di un «ECG non diagnostico» possa essere una probabile fonte della mancata rilevazione dell’infarto e, dunque, della tardiva prestazione.

Medesima prova liberatoria non è stata fornita nemmeno sull’impossibilità di rilevare sin dal primo tracciato dell ‘ECG l’infarto miocardico né sull’aver adoperato una condotta diligente secondo le linee guida di settore.

In realtà, in tal modo, l’appellante dà solamente un implicito riconoscimento ad un fatto, a sé imputabile, che ha attitudine causale alla produzione dell’evento lesivo.

Egualmente infondata è la censura inerente la personalizzazione del danno biologico riconosciuta dal primo Giudice.

Al riguardo la Corte ribadisce che il ristoro del danno biologico avviene, di norma , con l’attribuzione di una specifica somma di denaro, che è identica per chiunque subisca una lesione della medesima gravità, liquidata secondo i parametri indicati nelle tabelle giurisprudenziali di riferimento.

Allorquando si riscontri la sussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali che rendono in concreto il danno dinamico-relazionale più grave di quello ordinariamente prevedibile, è consentita la personalizzazione.

Tale indirizzo è conforme a quello di legittimità il quale prevede che «qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l’id quod plerumq ue accidit», in quanto conseguenze ordinarie, a questi «non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle”» al fine di evitare «una sicura duplicazione risarcitoria. Di contro, in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave , rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice , con motivazione autentica e non stereotipata, di incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.

Ciò posto, la personalizzazione del danno non patrimoniale , calcolata nella percentuale del 20 % dal primo Giudice , è concretamente esistente e correttamente rilevata.

Le straordinarie conseguenze che l’intempestivo intervento terapeutico ha comportato su un soggetto di giovane età, hanno reso necessaria l’esecuzione di un intervento cardiochirurgico a pochi mesi dall ‘evento, ma anche l’alta probabilità che , in futuro , il danneggiato sia costretto a ricorrere ad un trapianto cardiaco .

Tali circostanze non rientrano tra le conseguenze ordinariamente subite da tutti i traumatizzati da infarto miocardico acuto .

Inoltre, sono state giustamente tenute in debita considerazione dal primo Giudice le circostanze indicate dalle prove testimoniali , dalle quali è emerso che l’appellato ha dovuto rinunciare allo svolgimento di sport che prima esercitava con assiduità (anche tre volte alla settimana) .

Ad ogni modo, la prospettazione di una futura degenerazione cardiaca rende più onerosa del consueto le conseguenze del danno biologico per la vittima in quanto il danno concretamente subito è più grave di quello che, in un caso simile , subirebbe un soggetto sedentario .

Infine, anche la doglianza inerente il riconoscimento del danno patrimoniale è infondata atteso che le prove documentali prodotte in primo grado hanno dimostrato il nesso causale tra l’invalidità derivante dall’errore medico e la diminuzione dei guadagni del danneggiato.

In conclusione, la Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, rigetta integralmente l’appello proposto dall’Azienda Sanitaria e la condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 12.100,00, oltre accessori di legge e spese generali.

Avv. Emanuela Foligno

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