L’accertamento della colpa esclusiva e/o concorrenziale potrebbe risultare anche indirettamente tramite l’accertamento del nesso eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’ulteriore conducente
Con sentenza n. 12962/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un motociclista coinvolto in un sinistro stradale che aveva citato in giudizio davanti al Giudice di pace il proprietario, il conducente e la compagnia assicurativa del veicolo antagonista per ottenerne il risarcimento dei danni subiti invocando l’accertamento della colpa esclusiva di questi ultimi nella causazione dell’incidente.
L’istanza era stata rigettata sia in primo grado che in appello. Il Giudice di secondo grado, in particolare, aveva motivato che “apparirebbe evidente” un concorso di colpa tra i due conducenti nella causazione dell’evento, ma l’appellante aveva chiesto di dichiarare la totale responsabilità di controparte senza avere “tempestivamente formulato alcuno specifico motivo” sul concorso di colpa, essendo tardiva “la richiesta subordinata … in comparsa conclusionale”; il Tribunale, peraltro, non avrebbe potuto dichiarare d’ufficio il concorso di colpa.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto di cassare la decisione impugnata accogliendo i rilievi del ricorrente, che aveva denunciato, tra gli altri motivi, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per errata valutazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del “principio” dell’ultrapetizione.
L’accertamento della colpa esclusiva e/o concorrenziale – a detta del motociclista – potrebbe risultare anche indirettamente tramite l’accertamento del nesso eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’ulteriore conducente e, qualora si accerti colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice di merito dovrebbe comunque accertare l’eventuale responsabilità concorrente dell’altro. La corresponsabilità è quindi domanda implicita inclusa nella domanda principale: non sarebbe violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato qualora si riconosca un minus rispetto a quanto domandato. Il giudice, poi, dovrebbe tenere in conto il contenuto sostanziale della domanda, non vincolandosi alla lettera. D’altronde, per la domanda di risarcimento di danni, l’attore potrebbe anche aumentare il quantum richiesto all’udienza di precisazione delle conclusioni se ciò non comporta l’introduzione di fatti nuovi.
La redazione giuridica
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