Trauma distorsivo della caviglia e instabilità articolare di terzo grado

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maggiori postumi invalidanti

L’Inail non riconosce i postumi permanenti, invece la CTU accerta la presenza di postumi permanenti nella misura del 5% (Tribunale di Terni, Sez. Lavoro, Sentenza n. 245/2021 del 10/06/2021 RG n. 483/2020)

Con ricorso, il ricorrente, premetteva: di aver subito in data 26.10.2018 un infortunio durante l’orario lavorativo, riportando un “trauma distorsivo della caviglia destra con lesione fratturativa e legamentosa”; che l’Inail riconosceva la natura di infortunio sul lavoro dell’evento rilevando solo una inabilità temporanea sino al 21.12.2018 e nessuna menomazione psico-fisica permanente.

Chiede, quindi, l’accertamento dei postumi permanenti nella misura dell’8%, previo cumulo con precedenti in validità già riconosciute nella misura del 3%.

Si costituisce l’Inail evidenziano la correttezza della valutazione di assenza di postumi permanenti.

La causa viene istruita con CTU Medico-Legale e il Tribunale ritiene la domanda fondata.

Preliminarmente viene ribadito che in materia di infortuni sul lavoro il DPR 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l’assicurazione obbligatoria comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2).

In tal caso le erogazioni dell’assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l’inabilità temporanea o in un a rendita per l’inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l’inabilità permanente è stata modificata dal D. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell’assicurato in misura pari o superiore al 6%; l’indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e ad un coefficiente previsto nell’apposita tabella.

Ciò ribadito, in sede amministrativa l’Istituto riconosceva esclusivamente un periodo di inabilità lavorativa senza postumi di natura permanente.

Ebbene, il CTU, ha accertato quale conseguenza dell’infortunio la sussistenza di “Esiti di trauma distorsivo caviglia dxt con frattura malleolo peroneale e residua instabilità di 3° dell’art. tibio -peroneo -astragalica” spiegando che:

“Essendo interessata al trauma l’articolazione della caviglia destra, non solo nelle sue strutture ossee ma anche cartilaginee e legamentose, hanno particolare rilievo nel documentarne il danneggiamento gli esami strumentali quali ad esempio la RM. Quest’ultimo esame, eseguito circa 1 mese dopo l’infortunio, documentava infatti la lesione recente sia del legamento peroneo -astragalico anteriore che di quello posteriore, oltre ovviamente alla piccola frattura dell’apice malleolare. Tali legamenti, insieme al peroneo calcaneare, costituiscono la triade dei legamenti del comparto della caviglia. Quello anteriore è il primo ad essere sottoposto a trazione e stiramento nei traumi in inversione e flessione plantare. Quello posteriore ha invece la funzione di impedire lo scivolamento anteriore del perone rispetto all’astragalo. La loro distrazione, parziale come in questo caso, rende instabile l’articolazione peroneo astragalica. Ciò è in accordo anche con quanto rilevato dallo specialista ortopedico che ha visitato il ricorrente dopo l’infortunio, il quale constatava clinicamente la persistenza di una instabilità articolare di 3°, consigliando altresì l’effettuazione di un intervento chirurgico ricostruttivo dei legamenti, intervento che a tutt’oggi l’assicurato non ha effettuato permanendo così inemendato il danno funzionale. Queste menomazioni permanenti sono riconducibili alla voce tabellare n.291 (esiti di frattura isolata di perone apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, fino a 3) stimando il danno biologico nella misura del 3%, e alla voce tabellare n.293 ( anchilosi della caviglia in posizione favorevole) danno capsulolegamentoso stimato nella misura del 2% e così complessivamente nella misura del 5%. Operando il cumulo per pregresse invalidità (3% per infortunio del 3.04.2009 come documentalmente provato), il danno complessivo è del 7%”.

Il Giudice condivide la relazione peritale e accerta che al ricorrente debba essere riconosciuto un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell’art. 13, comma 2° lett. ‘a’ del d. lgs. n. 38 del 2000 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 7% dalla data della ripresa lavorativa al saldo.

Ne consegue che l’Inail deve essere condannato ad erogare in favore della parte ricorrente la relativa prestazione con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge, salvo il limite di cui all’ art.16, comma 6, della legge n. 412/91 , dalla data della ripresa lavorativa al saldo.

L’Istituto, che è risultato soccombente, viene condannato a rimborsare al ricorrente le spese di lite e di CTU Medico-Legale.

Concludendo: l’Inail viene condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell’art. 13, lettera a), comma secondo, d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per infortunio occorso in capo al ricorrente in data 26.10.2018 (cumulata con precedenti invalidità già riconosciute) in ragione di una percentuale di danno biologico complessivamente pari al 7% con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge, salvo il limite di cui all’ art.16, comma 6, della legge n. 412/91 , dalla data della ripresa lavorativa al saldo; altresì viene condannato al pagamento delle spese di CTU e di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre spese forfettarie e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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