Le vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero dell’autoferrotranviere comportano rischi per la salute e la sicurezza, in particolare lombalgie e traumi del rachide (Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, Sentenza n. 804/2021 del 11/06/2021-RG n. 5838/2018)

Con ricorso il lavoratore ha rappresentato: di lavorare alle dipendenze dell’Azienda per la mobilità del Comune di Roma dal 26 agosto 1999, in qualità di autista, rivestendo da ultimo il profilo professionale di operatore di esercizio posizione 3 CCNL autoferrotranviere; di osservare turni di 6 ore e 20 minuti, per cinque giorni la settimana; che le mansioni svolte gli hanno determinato, nel corso degli anni, una “patologia lombare in spondiloartrosi con sofferenze radicolare cronica L5 -S1 a dx”; di avere chiesto il 3 luglio 2017 all’Inail il riconoscimento della malattia professionale, con esito negativo; di aver proposto opposizione avverso la determinazione dell’Istituto, senza esito.

Si costituisce in giudizio l’Inail contestando la domanda del lavoratore e la causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale.

Preliminarmente, il Giudice dà atto che in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’Inail nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’ articolo 66, primo comma, numero 2), del TU eroga l’indennizzo previsto.

Il CTU ha riconosciuto: “si tratta, nel caso, di soggetto di sesso maschile, dell’attuale età di 46 anni, che chiedeva, in data 03.07.2017, riconoscimento di malattia professionale lombare in spondiloartrosi con sofferenza radicolare cronica L5 -S1 a dx” la sua domanda veniva rigettata dall’Inail. Dalla a documentazione agli atti risulta che il lavoratore svolge la sua attività lavorativa come operatore di esercizio (autista di autobus di linea) con contratto full time a partire dal 26.08.1999, cioè da circa vent’anni. Dall’anamnesi e dell’esame della documentazione in atti appare che la mansione attribuita espone il soggetto alle vibrazioni meccaniche di corpo intero intese come rischio professionale. Esposizione a tali fattori di rischio professionale viene rilevata anche dai DVR relativi agli anni 2015 -2017, redatti per adempimenti del D.Lgs 81/2008; non risultano dalla documentazione in atti DVR relativi agli anni precedenti. Si rammenta a tal proposito che l’esposizione alle vibrazioni a corpo intero possono causare disagio, compromettere la prestazione lavorativa, aggravare lesioni dorso -lombari preesistenti e presentare un rischio per la salute e la sicurezza. Studi epidemiologici sull’esposizione a lungo termine alle vibrazioni al corpo intero hanno dimostrato l’esistenza di un rischio elevato per la salute, soprattutto del tratto lombare del rachide, ma anche del collo e della spalla. Alcuni studi specifici hanno fornito elementi a riprova degli effetti sul sistema digestivo, sugli organi riproduttivi femminili e sul sistema venoso periferico. Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 Capo III Titolo VIII fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al corpo intero: “Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide”. I risultati di studi epidemiologici mostrano una maggiore prevalenza di dolori lombo – sacrali, ernie discali e degenerazione precoce della colonna vertebrale nei gruppi e sposti a vibrazioni di tutto il corpo. La normativa fissa un valore di esposizione al di sopra del quale i datori di lavoro hanno l’obbligo di controllare i rischi derivanti dalle vibrazioni ed un valore limite di esposizione che non deve essere superato. Si suppone che il rischio sia funzione della durata e dell’intensità dell’esposizione a vibrazione, e che periodi di riposo portino ad una riduzione del rischio E’ comunque sempre da tener presente che il rischio derivante dall’esposizione a vibrazione può essere aggravato ed incrementato da alcuni importanti fattori individuali ed ambientali, (lavorativi ed extralavorativi) quali la postura assunta durante il lavoro, le caratteristiche antropometriche del soggetto esposto, il tono muscolare, il carico di lavoro fisico, la suscettibilità individuale (età, disturbi preesistenti, forza muscolare, sesso, ecc.), la presenza di vibrazioni impulsive o urti ripetuti . E’ proprio sulla base di tali considerazioni che la normativa impone ai datori di lavoro l’obbligo di considerare la possibilità di eliminare o di ridurre, per quanto possibile, i rischi associati alle vibrazioni trasmesse al corpo nell’ambito della valutazione del rischio ed indipendentemente dal fatto che siano superati o meno i valori di azione. Il superamento dei valori di azione implica sempre l’obbligo attuazione di ulteriori specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti. Livelli d’azione e valori limite prescritti dal DL 81/2008 art. 201 Vibrazioni trasmesse al Corpo Intero (WBV) Livello d’azione giornaliero di esposi -zione A(8) = 0,5 m/s2 – Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 1 m/s2 – Livello di esposizione per brevi periodi 1,5 m/s2 – precisamente le cartilagini articolari con formazione reattiva di tessuto osseo a livello subcondrale e ai margini articolari, può avere localizzazione mono e poliarticolare; l’eziopatogenesi di fenomeni artrosici in siti articolari ben precisi è caratterizzata da condizioni che predispongono eventi meccanici stressogeni a livello delle articolazioni affette. Gli eventi stressogeni possono essere di diversa natura: condizioni di obesità (come nel caso nostro), fenomeni traumatici o attività lavorative pesanti (che implicano l’utilizzo di oggetti vibranti e/o azioni costantemente reiterate nel tempo sotto -poste a carichi relativamente importanti e/o in posizioni non fisiologiche) alterano l’equilibrio omeostatico del micro -ambiente in cui operano i condrociti e ciò si riverbera anche nelle loro capacità di rimodellamento; tale fenomeno viene nominato: artrosi di tipo secondario. Nel caso in discussione risulta documentata l’esposizione professionale agli agenti stressanti, derivante dall’attività lavorativa, cioè “Vibrazioni corpo intero”, tale esposizione a rischio professionale che perdura da circa vent’anni, in presenza della predisposizione personale (obesità) appare efficiente e determinante per l’istaurarsi della tecnopatia in questione. Da quanto sopra appare evidente che l ‘attività lavorativa, alla cui azione dannosa costante continua era esposto il ricorrente, ha provocato allo stesso comparsa di malattia professionale artropatia degenerativa del rachide lombo -sacrale con discopatie multiple ed ernia discale L5 -S1 complicata da radicolopatia sub -acuta di tipo assonotmesico nel territorio ad innervazione di L5 a sinistra”.

Ed ancora, per la valutazione della patologia: “artropatia degenerativa del rachide lombo -sacrale con discopatie multiple ed ernia discale L4 -L5” si ritiene di dover applicare la seguente voce: -“193 Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili; quadro diagnostico -strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio -grave, comunque presenti nei tratti cervicale e lombare” cui viene attribuita la percentuale fino a 25 %. Il grado di espressione clinica della “artropatia degenerativa del rachide lombosacrale con discopatie multiple ed ernia discale L4 -L5 complicata da radicolopatia sub-acuta di tipo assonotmesico nel territorio ad innervazione di L5 a sinistra” risulta sovrapponibile a quello diagnosticato all’epoca della domanda amministrativa………l’attuale valutazione della menomazione da malattia professionale cui è affetto il ricorrente deve essere indicata nella misura dell’8% (otto percento); tale valutazione deve essere attribuita a partire dalla data della domanda amministrativa e cioè dal 03.07.2017″.

Le conclusioni del Consulente d’Ufficio vengono integralmente condivise e recepite dal Tribunale che considera accertata la patologia di derivazione professionale di “artropatia degenerativa del rachide lombosacrale con discopatie multiple ed ernia discale L5-S1 complicata da radicolopatia sub -acuta di tipo assonotmesico nel territorio ad innervazione di L5 a sinistra con postumi permanenti del 8%”.

Ne consegue il diritto del ricorrente al percepimento dell’indennizzo da parte dell’Inail riconoscibile per legge per la inabilità riscontrata, detratto quanto già eventualmente percepito da parte ricorrente per il medesimo titolo.

Avv. Emanuela Foligno

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