Il Comune era al corrente del pericolo di esondazione del fiume in caso di precipitazioni atmosferiche e di piena, e nulla ha fatto per evitare il transito della strada (Tribunale di Spoleto, Sentenza n. 366/2021 del 03/06/2021- RG n. 1426/2017)

I fratelli della donna deceduta, con atto di citazione citano a giudizio il Comune di Marsciano, onde vederne accertata la responsabilità per la morte della congiunta verificatasi il 26 marzo 2015 lungo la strada Comunale della Badia per esondazione del fiume Tevere.

In particolare, gli attori riferiscono:

  • il 26 marzo 2015, la donna, mentre stava percorrendo a bordo della propria autovettura Citroen C1 la strada comunale di Collazione in Comune di Marsciano, diretta al Vivaio la Barca, aveva tragicamente perso la vita nel canale di scolo adiacente alla predetta strada;
  • la morte era avvenuta per annegamento, a seguito dell’allagamento della strada comunale determinato da una esondazione del fiume Tevere;
  • secondo gli attori, l’evento era da imputarsi alla esclusiva responsabilità del Comune proprietario della strada comunale in località Badia, che aveva omesso le attività e l’adozione di provvedimenti che avrebbero garantito la sicurezza ed evitato l’evento, quali nella specie predisporre apposita segnaletica che indicasse il pericolo di allagamento della zona interessata e bloccare il traffico locale in conseguenza della esondazione del fiume Tevere;
  • non potrebbe ravvedersi alcun caso fortuito o evento eccezionale posto che, per un verso, la esondazione era stata prevista in quella giornata e considerato anche che, già in passato (nel 2011 e 2013), il medesimo tratto di strada era stato interessato da altri due gravi episodi causati da esondazioni del Tevere.

Si costituisce in giudizio il Comune di Marsciano contestando qualsiasi profilo di responsabilità e deducendo:

  • che i bollettini metereologici emessi dal centro funzionale Centrale del Dipartimento di protezione Civile nei giorni 25 e 26 marzo 2015, relativi al Comune di Marsciano, indicavano l’assenza di particolari rischi, la gravità dei quali era stata classificata di tipo “ordinario” in una scala da uno a quattro. Nel corso della giornata del 26 marzo 2015, il Centro funzionale aveva modificato l’allerta in “moderata” e che tale modifica era stata comunicata al Comune al ore 13.55, nonché tramite fax alla polizia Municipale e alla PEC al sito istituzionale alle ore 14.05;
  • di avere tempestivamente monitorato il proprio territorio rispetto alle specifiche condizioni di allerta meteo e con interventi adeguati in relazione all’estensione del territorio ed al personale a disposizione, tanto che, dalle ore 7,30 del mattino, era stata attivata una particolare attenzione, con monitoraggio della situazione di difficoltà viaria a partire dalle zone maggiormente popolate e programmato uno specifico controllo pomeridiano della strada della Badia e delle zone limitrofe, periferiche e scarsamente popolate, in vista di una possibile esondazione del fiume Tevere;
  • che era stato programmato uno specifico sopralluogo della strada della Badia in vista della piena del fiume Tevere, previ sta per le ore 19,00 del giorno 25 marzo, ma che l’incidente si era verificato prima che l’Ente proprietario riuscisse ad intervenire nella specifica località, posto che alle ore 17.50 i volontari della Protezione civile avevano incrociato, nel corso di tale attività di monitoraggio del territorio e lungo la strada della Badia, una pattuglia dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, intervenuti sul luogo a seguito della segnalazione da parte di un cittadino della presenza di un cadavere in un canale di scolo laterale della strada;
  • l’addebitabilità dell’evento al comportamento della vittima, la quale, certamente avvedutasi della presenza di acqua sulla carreggiata, anziché arrestare il proprio veicolo, continuava la marcia, perdendone il controllo, per poi fuoriuscire dall’abitacolo e cadere in una forma di scolo laterale profonda circa due metri, nella quale era annegata. Tale comportamento avrebbe declinato l’esclusiva responsabilità della vittima, ovvero, in subordine, il suo prevalente concorso alla determinazione dell’evento esiziale, ai sensi dell’art. 1227 cc;
  • l’insussistenza di elementi di responsabilità ascrivibili al Comune, dovendo il sinistro ricondursi agli eccezionali eventi atmosferici e alla materiale ed oggettiva impossibilità, per l’ Ente di far fronte all’improvvisa emergenza.
  • la competenza della Regione Umbria e del Servizio Difesa Gestione Idraulica in materia di manutenzione dei margini del fiume Tevere;
  • l’infondatezza della domanda anche in punto di danno, non avendo gli attori, quali fratelli non conviventi della vittima, provato i rapporti con la stessa.

La causa, previo rigetto della richiesta CTU, viene istruita attraverso prove testimoniali.

Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda degli attori sia fondata e meriti accoglimento.

Sul punto, premessa l’applicabilità delle norme inerenti i doveri di custodia, il Tribunale premette che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’art. 2051 cc configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.

L’Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cc, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (tra le altre, Cass. n. 21508/2011, Cass. n. 16542/2012, Cass. n. 8935/2013).

L’art. 2051 cc quindi, pur implicando una presunzione di responsabilità in capo al custode, mantiene fermo in capo al danneggiato, l’onere di provare il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.

Se provate queste circostanze, il custode avrà l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.

Al riguardo, con preciso riferimento alla Pubblica Amministrazione, la Suprema Corte ha stabilito che “ l’Amministrazione è liberata dalla responsabilità ex art. 2051 cc laddove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode “.

Con riferimento all’allagamento di acque piovane, l’eccezionalità ed imprevedibilità dell’evento può configurare caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, ma ciò solo quando costituisca causa sopravvenuta, autonomamente sufficiente a determinare l’evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche.

Per quanto riguarda la condotta del danneggiato vi è da considerare che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

Ebbene, risulta provato, che nonostante l’allerta meteo la strada fosse aperta al pubblico e priva di segnaletiche e/o transenne, ciò risulta confermato dalle prove testimoniali.

Per contro, il Comune non ha fornito prove idonee ad escludere la propria responsabilità.

Difatti, il convenuto non ha provato che il sinistro fosse la conseguenza di fattori causali estemporanei, non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, neppure con l’impiego di diligente attività di manutenzione, nonostante fosse perfettamente a conoscenza del fatto che la strada su cui ha trovato la morte la donna si sarebbe potuta allagare nel corso della giornata.

Inoltre, il Comune era al corrente della pericolosità dei luoghi in caso di precipitazioni atmosferiche e di piena del fiume, posto che nel corso dell’istruttoria è emerso che, già negli anni precedenti (nel 2012 e nel 2013) si era reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e, addirittura, il soccorso con elicottero delle persone rimaste bloccate dall’allagamento della medesima strada.

Pertanto, è del tutto pacifica la responsabilità del Comune, non essendo ravvisabili profili di concorso di colpa in capo alla donna deceduta.

Gli attori hanno richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti quali prossimi congiunti a causa della morte della sorella, ergo si discorre di danni da perdita del rapporto parentale.

Utilizzando le Tabelle milanesi, vengono liquidati:

– Euro 15.000,00 (somma già rivalutata) in favore del primo fratello;

– Euro 15.000,00 (somma già rivalutata) in favore del secondo fratello;

– Euro 15.000,00 (somma già rivalutata) in favore della sorella.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono poste interamente a carico del Comune di Marsciano.

Avv. Emanuela Foligno

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