La strada sconnessa e piena di avvallamenti non rappresenta una esimente per il Comune perché un comportamento disattento dell’utente non rappresenta una condotta imprevedibile (Cassazione Civile, sez. III, 23/06/2021, n.17947)
Il danneggiato citava a giudizio, davanti al Tribunale di Chiavari, la Provincia di Genova per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale.
Deduceva, che in orario notturno, mentre percorreva la strada provinciale alla guida del proprio ciclomotore, era caduto rovinosamente a terra a causa di una buca o avvallamento del manto stradale.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Genova che chiamava in causa il Comune di Cogorno che, nel periodo in questione, aveva autorizzato l’esecuzione di lavori di rifacimento del manto stradale.
Il Tribunale, accoglieva la domanda ritenendo provato il nesso causale tra le condizioni della strada, l’evento lesivo dedotto e l’accadimento ascrivibile al fatto del terzo, condannando la Provincia al risarcimento dei danni e accogliendo la domanda di manleva proposta nei confronti del Comune.
La Provincia propone appello lamentando l’omesso esame dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, l’erroneità della motivazione relativa al materiale probatorio, l’errata valutazione dell’efficienza causale del comportamento del danneggiato e la errata quantificazione dei danni.
La Corte d’Appello di Genova disponeva CTU medico legale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava la responsabilità del motociclista nella misura del 30% e della Città metropolitana di Genova (già Provincia), nella misura del 70% con condanna di quest’ultima al pagamento della somma di Euro 120.000,00 e condannava il Comune di Cogorno a corrispondere alla Provincia le somme indicate.
Il Comune di Cogorno propone ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sotto il profilo di illogicità e contraddittorietà, la violazione dell’art. 141 C.d.S e il vizio di ultrapetizione.
Il primo motivo, inerente l’assenza del nesso causale, è infondato.
La Corte di Genova ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, riguardo all’onere spettante al danneggiato di dimostrare il nesso causale.
La moto del danneggiato cadeva per la presenza di una buca, e tale anomalia della strada sconnessa era rappresentata dalle fotografie prodotte in giudizio.
Il Consulente non ha potuto accertare il posizionamento esatto della buca, evidentemente perchè lo stato dei luoghi era mutato dopo l’incidente, pertanto, non è stato possibile rilevare se la buca rappresentata nella fotografia era posizionata in corrispondenza di un palo della illuminazione pubblica.
La sentenza d’appello chiarisce che dal materiale fotografico si evinceva che più che di una buca si trattava “più propriamente di avvallamento”, che secondo il consulente era stato determinato dalla “asperità dell’asfalto dovuta verosimilmente ad una non corretta preparazione del fondo, ove era, invece, possibile posizionare la buca o avvallamento in prossimità del margine destro della carreggiata.”
Tali elementi hanno consentito, giustamente, di definire con chiarezza il nesso causale e rispetto a tali affermazioni le censure del ricorrente sono dedotte in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e non sono specifiche poichè il Comune avrebbe dovuto dimostrare di avere formulato uno specifico motivo di appello incidentale con riferimento all’esistenza stessa della buca o dell’avvallamento e alla sua efficienza causale, trascrivendo, allegando o localizzando all’interno del fascicolo di legittimità la censura specificamente sottoposta al giudice di secondo grado.
Tale adempimento non è stato espletato, per cui la doglianza si traduce in una contestazione volta a criticare il convincimento del Giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo è inammissibile perché investe una valutazione in fatto non sindacabile.
Ad ogni modo, la Corte territoriale ha adeguatamente chiarito le ragioni in base alle quali ha determinato il concorso del danneggiato nella causazione dell’evento nella misura del 30%.
Sotto altro profilo, sottolineano gli Ermellini, la decisione è rispettosa del principio giurisprudenziale secondo cui “la presenza di una strada fortemente sconnessa e piena di avvallamenti non rappresenta di per sè una esimente per l’ente pubblico, atteso che un comportamento disattento dell’utente, non rappresenta una condotta imprevedibile”.
Infatti, portando alle estreme conseguenze il ragionamento opposto, si legittimerebbe il mantenimento delle strade pubbliche in una situazione di incuria e di dissesto al fine di beneficiare di una riduzione o esclusione della responsabilità, facendo ricadere soltanto sull’utilizzatore della strada le conseguenze della mancanza di manutenzione.
Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto il Comune ha richiesto l’espletamento di una CTU in grado di appello, sul rilievo dell’inopponibilità dell’ATP già espletato per violazione del contraddittorio, pertanto, non può dolersi dei risultati di quella CTU.
L’ultimo motivo di censura è anch’esso inammissibile.
A fronte di una affermazione specifica della Corte d’Appello “è risultato dall’istruttoria-prova testimoniale e documentali che, sulla strada dell’avvenuto l’incidente, erano in corso alcuni lavori di rifacimento dell’asfalto non ancora terminati e dovuti alla riparazione della rete fognaria da parte del Comune di Cogorno”, le deduzioni del Comune ricorrente si fondano su una serie di dati fattuali (contenuto del disciplinare, planimetria, localizzazione del luogo del sinistro, eccetera), dedotti in assenza della puntuale indicazione del momento processuale e della relativa fase, della tempestiva produzione di tali documenti, oltre che della trascrizione, allegazione o localizzazione all’interno del fascicolo di legittimità.
La Cassazione rigetta integralmente il ricorso e condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 7.200,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Avv. Emanuela Foligno
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