Il CTU ha accertato che nel decesso del lavoratore hanno avuto un ruolo almeno concausale, la silicosi polmonare e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Tribunale di Massa, Sez. Lavoro, Sentenza n. 118/2021 del 28/06/2021 RG n. 43/2019)

La moglie del lavoratore deceduto in Pontremoli il 7 settembre 2015, cita a giudizio l’Inail al onde vedere accertato e dichiarato il nesso causale, od almeno concausale tra il decesso del coniuge, provocato, quale causa ultima, da arresto cardiorespiratorio in un quadro di complessivo scompenso cardiaco e malattie professionali contratte durante l’attività di Operaio metalmeccanico addetto al reparto fonderia, e della conseguente esposizione tecnopatica all’assunzione di fibre di asbesto.

Al lavoratore, affetto da patologia diagnosticata come silicosi polmonare ed un’altra diagnosticata come broncopneumopatia cronica ostruttiva, venivano riconosciute le malattie professionali sin dall’anno 1975, e più volte confermate dall’Inail anche per accertati aggravamenti, con una percentuale invalidante complessiva e definitiva riconosciuta, da ultimo nell’anno 2014, nella misura del 52%.

Pertanto, la donna chiede la condanna dell’Inail alla corresponsione della relativa rendita ai superstiti, oltre che dell’assegno funerario, nella misura normativamente prevista, con tutti gli accessori di legge.

Si costituisce l’Inail contestando la domanda.

La causa viene istruita con CTU Medico-legale.

Il Tribunale dà atto che dalla documentazione amministrativa risulta confermato che l’Inail riconosceva nei confronti del lavoratore le due patologie respiratorie di broncopneumopatia cronica ostruttiva e silicosi polmonare sin dall’anno 1975, malattie professionali più volte confermate anche in sede di richieste di aggravamenti, nella misura ,ad ultimo, del 52%.

Entrambe le patologie sono di natura tabellate nel TU di cui al DPR 1124/1965.

Dalla CTU è emerso che nel decesso del lavoratore, causato da arresto cardiorespiratorio in un quadro di scompenso cardiaco, hanno avuto un ruolo almeno concausale, la silicosi polmonare e la broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Del resto, lo stesso Istituto riconosceva le predette patologie come di derivazione professionale sin dall’anno 1975.

Le considerazioni del CTU, e le repliche fornite dallo stesso ai CTP, vengoo interamente condivise dal Giudice che le fà proprie ed afferma che il decesso del lavoratore è stato concausalmente determinato anche dalle patologie respiratorie di origine tecnopatica da cui era affetto a causa dell’esposizione all’amianto ed alle altre sostanze tossiche subita nell’ambito dell’attività di lavoro.

Conseguentemente, l’Inail è tenuto a corrispondere alla ricorrente, nella sua qualità di ex coniuge, e quindi legittima erede del lavoratore defunto, la relativa rendita superstiti, nonché l’assegno funerario richiesto con il presente ricorso, nella misura normativamente prevista, con decorrenza, per entrambi i benefici, dalla data della domanda amministrativa (7 ottobre 2015), nonché con tutti gli accessori di legge sino al saldo effettivo.

L’Inail viene inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di euro 1.500,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge, e delle spese di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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