Autocarro in sosta sulla carreggiata, nessun concorso di colpa della vittima

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Confermata la condanna per il conducente di un autocarro accusato di omicidio colposo per aver provocato la morte di una motociclista

La Cassazione, con la sentenza n. 25759/2021, si è pronunciata sul ricorso di un automobilista condannato in sede di merito alla pena di anni 3 di reclusione, oltre alla sospensione della patente per anni 3, ed al risarcimento del danno, con previsione di una provvisionale a favore di ciascuna delle parti civili, per il reato di cui all’art. 589, primo e secondo comma, cod.pen., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. Nello specifico, l’uomo era accusato di aver cagionato il decesso di una motocilista, sostando, con il proprio autocarro, senza alcuna situazione di emergenza ed in violazione degli artt. 157 e 158 cod. strada, entro la carreggiata di marcia di una strada extra-urbana di scorrimento, in prossimità di una curva destrorsa e senza attivare il dispositivo di segnalazione luminosa, e conseguentemente provocando la caduta e l’immediato exitus, per il grave politrauma riportato, della vittima, che sopraggiungeva alla guida del suo motociclo, trovava la corsia quasi interamente occupata, non riusciva ad eseguire una manovra di emergenza e collideva con la parte posteriore dell’automezzo.

Nel ricorrere per Cassazione, l’imputato deduceva la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle censure di appello, in particolare al proprio grado di colpa, determinante ai fini della quantificazione della pena, tenuto conto di quello della vittima, che era munita di occhiali da sole (trovati nei pressi del corpo), sicché in grado di avvistare l’autocarro in sosta in tempo per spostarsi, ma viaggiava ad una velocità sostenuta ed inadeguata alle condizioni dei luoghi (50km/h) e non aveva rallentato di fronte all’ostacolo prevedibile, come confermato dall’assenza di tracce di frenata – circostanze di fatto tutte riconosciute dai giudici di merito, ma non valutate ai fini della quantificazione della colpa dell’imputato.

Gli Ermellini hanno ritenuto le doglianze infondate.

Per la Cassazione, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, la Corte di appello aveva valutato, in modo specifico e non manifestamente illogico, le doglianze di appello, ma aveva ritenuto irrilevante l’uso degli occhiali da sole, da parte della vittima, escludendo che tale circostanza potesse consentire un avvistamento più tempestivo del mezzo in sosta, tenuto conto della luce abbagliante dell’alba a settembre nella direzione ovest-est.

I giudici di merito avevano, dunque, ricostruito il sinistro in modo ragionevole, in base agli accertamenti compiuti dal perito d’ufficio, valutando tutti gli elementi evidenziati dalla difesa (velocità, assenza di tracce di frenata, uso degli occhiali da sole da parte della vittima). Non sussistendo, pertanto, alcun vizio di motivazione della sentenza nella ricostruzione del fatto, le statuizioni in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell’evento costituivano un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.

La redazione giuridica

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