“Quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”. In tal senso il Tribunale di Rieti, Sentenza n. 434/2021 del 11/08/2021-RG n. 534/2016.
La figlia minore degli attori, rientrando da una passeggiata serale in compagnia della madre e del fratello minore, mentre camminava cadeva rovinosamente a terra, a causa del pessimo stato del manto statale (in particolare a causa di una “pietra” che sporgeva) e di sconnessioni non opportunamente segnalate, né visibili, in quanto la strada era totalmente priva di illuminazione pubblica, di marciapiede su entrambi i lati della strada e di passaggio pedonale.
In seguito alla caduta alla minore veniva diagnosticata “frattura scomposta delle ossa nasali” e ricoverata presso l’Ospedale Pediatrico di Roma ove veniva sottoposta ad un intervento chirurgico per la “riduzione della frattura con riposizionamento delle ossa nasali. Controllo accurato dell’emostasi. Tamponamento con n. 2 merocel (1 posizionato sotto ciascun osso nasale l’altro in ciascuna fossa nasale).”
Deducono, quindi, la esclusiva responsabilità del Comune e invocano il ristoro dei danni.
Si costituisce in giudizio il Comune evidenziando l’incongruenza nella descrizione delle modalità del fatto in quanto, in sede di richiesta di risarcimento del danno, la causa della caduta sarebbe dipesa dal fondo sconnesso della strada mentre nell’invito alla negoziazione assistita ad una “pietra sporgente dal manto stradale”; deduce inoltre che non vi sia prova del fatto storico allegato, oltre che del nesso causale. Inoltre, il Comune deduce che, anche nel caso dovesse ritenersi provato il fatto, non si configurerebbe alcuna situazione di insidia o trabocchetto difettando i requisiti della non visibilità e della imprevedibilità del pericolo.
Il Tribunale dispone prove testimoniali e CTU Medico-Legale e, all’esito dell’istruttoria, ritiene la domanda infondata.
Preliminarmente il giudicante evidenzia la possibilità di configurare una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c. c., ovvero ai sensi dell’art. 2051 c. c..
La giurisprudenza ha chiarito che l’applicabilità dell’una o dell’altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all’art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.
E’ evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi ” dell’azione risarcitoria a seconda che in domanda l’attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 c.c., il problema relativo alla qualificazione dell’azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello “iura novit curia “), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni (come nella specie), ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima.
La fattispecie, come descritta dalla parte attrice, viene inquadrata nell’ambito di operatività dell’art. 2051 c.c..
Sul punto, vengono condivise le argomentazioni della giurisprudenza della Suprema Corte, che a partire dal 2006 ha concluso nel senso dell’applicazione, in casi assimilabili a quello in esame, dell’art. 2051 c.c., considerato che la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 c.c. risulta non solo configurabile, ma invero senz’altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall’art. 2043 cod. civ. in quanto “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune … infatti, la localizzazione della strada all’interno di tale perimetro, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di effettivo controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale”.
Tale linea interpretativa è stata, poi, confermata da successive pronunzie.
In altri termini, la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell’uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l’astratta applicabilità dell’art. 2051 c.c., bensì devono essere intese come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull’espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la Pubblica Amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l’esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Ciò posto, parlandosi di responsabilità oggettiva per cose in custodia, la prova del nesso di causalità presuppone la dimostrazione della dinamica del sinistro da parte del danneggiato.
Ed ancora, il comportamento del danneggiato può interrompere il nesso causale tra cosa e danno allorquando lo stesso non abbia osservato i doveri di cautela prescritti dalla legge e dal testo costituzionale.
Calando tali principi al caso concreto, l’indagine deve essere limitata all’esistenza della causa concorrente alla produzione dell’evento dannoso, prescindendo dall’imputabilità del fatto all’incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo, ed il risarcimento al danneggiato incapace è dovuto dal terzo danneggiante solo nella misura in cui l’evento possa farsi risalire a colpa di lui, con l’esclusione della parte di danno ascrivibile al comportamento dello stesso danneggiato.
L’istruttoria orale non ha consentito di ricostruire esattamente la dinamica del sinistro e di conseguenza il nesso di causalità tra cosa e danno.
L’unico testimone escusso di parte attrice non ha riferito su circostanze inerenti la concreta dinamica del sinistro, come la posizione esatta della minore, la condotta della stessa, le modalità della caduta, ecc., né dalle dichiarazioni dello stesso sono emersi elementi tali da consentire l’individuazione del nesso eziologico tra la presenza della pietra e il danno sofferto dal minore.
Infatti il teste, ha dichiarato di essere presente al momento del fatto e che “il fatto accadde in orario serale, rammento che era buio, ma non ricordo precisamente l’orario, erano circa le ore 20:30/21:00 ……il sasso contro cui ha urtato la minore è quello cerchiato nella fotografia ………riconosco il sasso mostratomi in fotografia poiché, sebbene fosse buio al momento del fatto, la strada era bianca e quindi rifletteva”.
Inoltre, dalla cartella del Pronto Soccorso, si legge “il padre riferisce trauma contusivo della piramide nasale mentre camminava su una strada dissestata. PZ affetta da epilessia, con tratti autistici, in terapia con sabril, depakin, nega allergie note a farmaci…. non ha saputo riferire in maniera chiara la dinamica della caduta.”
Pertanto, il Giudice considera impossibile, se non ricorrendo ad inammissibili presunzioni, prive dei requisiti previsti dall’art. 2727 c.c., stabilire la concreta dinamica del sinistro e l’effettiva sussistenza del nesso causale e dunque la prova certa sul nesso di causalità tra cosa e danno.
In ogni caso, dalla prova testimoniale non risulta idoneamente dimostrata la fondatezza della domanda, in relazione all’esistenza del dedotto pericolo, a causa del quale gli attori hanno affermato essere avvenuta la caduta ciò in quanto le suddette allegazioni sono rimaste sfornite di idonea prova e si pongono in contrasto con quanto sembra percepibile anche attraverso le fotografie in atti; e ciò anche in ragione della mancata adozione, da parte del danneggiato, delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe atte ad evitare l’evento lesivo in concreto verificatosi.
Gli attori, infatti, non hanno fornito la prova della non visibilità della sconnessione, dovuta al fatto che la via fosse totalmente priva di illuminazione pubblica, e della presenza di pietre/ciotoli sulla via, anzi la stessa attrice in sede di interrogatorio formale ha dichiarato espressamente “la strada è sempre stata dissestata, vi erano grandissimi massi che fuoriuscivano e capitava che quando pioveva fuoriuscissero ulteriori massi “.
E’ pacifico, quindi, che la asserita disconnessione della superfice stradale non fosse occultata e non visibile.
Del resto, anche il teste attoreo ha precisato che sebbene ci fosse buio “la strada era bianca e quindi rifletteva”.
Pacifica la visibilità e prevedibilità dell’insidia, quanto al requisito dell’imprevedibilità soggettiva, l’attore ben avrebbe potuto, con la normale diligenza, prestare maggiore attenzione al manto stradale e ad eventuali intralci presenti sul proprio cammino, riuscendo così ad evitare l’ostacolo.
Per tali ragioni il Tribunale ribadisce che “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.
La domanda viene rigettata con condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.267,00 oltre accessori e spese, nei confronti delle parti convenute in giudizio, Comune e Compagnia assicuratrice, oltre al pagamento delle spese di CTU Medico-legale.
§§
La condanna inflitta con la decisione commentata, inerente il pagamento delle spese di lite per oltre 6.000,00 euro, impone una riflessione.
E’ noto agli “addetti ai lavori” che anche in caso di gratuito patrocinio, in caso di soccombenza puo’ essere dichiarata la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti degli avversari.
Ciò impone una particolare attenzione (regola, comunque, generale) nella proposizione della domanda giudiziale.
La domanda di risarcimento del danno, così come impostata, già ab initio era meritevole di rigetto integrale.
Avv. Emanuela Foligno
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