Alla mancata adozione di cautele doverose conseguono la responsabilità solidale di committente ed appaltatore ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008, e il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale (Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 471/2021 del 26/07/2021 RG n. 1057/2020)
Il ricorrente, in qualità di operaio di IV livello con mansioni di magazziniere addetto al carico e scarico, espone di essere stato adibito all’appalto con cui veniva affidata la movimentazione delle merci all’interno del proprio sito di Noventa di Piave e di avere subito in data 26.3.2013 un grave infortunio sul lavoro, mentre stava caricando un autoarticolato.
Ritenendo sussistere la responsabilità della ditta committente per l’infortunio subito, il ricorrente ne invoca la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subito e al rimborso delle spese di consulenza Medico-Legale.
La società convenuta non si costituisce in giudizio e la causa viene istruita con l’interrogatorio del ricorrente e con l’audizione di un teste.
Il Tribunale dà atto che il ricorrente ha convenuto in giudizio sia la società committente sia, con azione diretta, la società assicuratrice con cui la datrice di lavoro, attualmente cessata e cancellata dal registro delle imprese, aveva in essere un rapporto assicurativo.
La domanda è stata successivamente oggetto di rinuncia, con estinzione del giudizio nei confronti della Compagnia, insistendo solo nelle domande nei confronti della committente.
L’esistenza dell’appalto tra la committente e il datore di lavoro del ricorrente risulta dalla documentazione prodotta ed in particolare dal verbale dello SPISAL.
Risulta altresì provata dalle dichiarazioni del ricorrente e dal verbale dello SPISAL la dinamica dell’infortunio.
In particolare: in data 26.3.2013 il ricorrente stava caricando un camion con l’ausilio di un transpallet elettrico, allorquando indietreggiando all’esterno del cassone, dove aveva collocato l’ultimo roll, urtava contro il muletto lasciato fermo dall’autotrasportatore della ditta, rimanendo con la gamba incastrata tra il transpallet e il muletto.
Contrariamente alle conclusioni a cui è pervenuto lo SPISAL, con cui attribuisce la responsabilità esclusiva per l’infortunio all’erronea manovra dell’autista, il Giudice ritiene sussistente anche la responsabilità del committente.
E’ pacifico che anche il committente è tenuto ad individuare i particolari rischi dell’ambiente di lavoro, eliminandoli o quantomeno riducendoli e collaborando con l’appaltatore per creare un ambiente lavorativo sicuro.
Il D. Lgs. n. 81/2008 impone un’adeguata segnalazione delle zone di sosta dei mezzi utilizzati e di tutti gli ostacoli che si pongono vicino ai veicoli in transito ed impone altresì di fornire adeguate istruzioni in merito alla circolazione e sosta dei mezzi adibiti alla movimentazione delle merci all’interno degli spazi dello stabilimento.
La società committente non ha fornito la prova di avere collaborato per l’eliminazione dei rischi all’interno del magazzino.
Le istruzioni per il carico e scarico degli automezzi affisse alle saracinesche della zona di carico – che lo SPISAL valorizza per escludere la responsabilità della committente sono state adottate solo dopo l’infortunio del ricorrente.
Ciò comprova che la committente aveva l’obbligo di fornire adeguate istruzioni, ma non vi ha tempestivamente adempiuto.
Significativa, al riguardo, la dichiarazione del teste escusso che non ricorda che prima dell’incidente siano state date specifiche istruzioni per il posizionamento del transpallet da inserire in apposita area di carico, istruzioni che viceversa sono comparse solo nel luglio 2013.
Alla mancata adozione di cautele doverose conseguono la responsabilità solidale di committente ed appaltatore ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008, e il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale, che si configura innanzitutto come lesione del bene salute, costituzionalmente tutelato.
Per la monetizzazione del danno il Giudice fa riferimento alla CTP del ricorrente, che determina l’invalidità permanente nella misura del 33% e quella temporanea complessivamente in 900 giorni.
Inoltre, dalla consulenza di parte emerge che il grado di sofferenza psico-fisica patito dal periziato, causato dalle lesioni e conseguente alle menomazioni, è stato di grado elevato per tutta la durata della malattia e anche attualmente, a postumi stabilizzati, il grado di sofferenza sedimentato deve considerarsi medio-elevato, stante l’elevata probabilità del perdurare, nel futuro, della sintomatologia algico-disfunzionale dell’arto inferiore sinistro, gravemente menomato.
Tale sofferenza deve trovare pieno ristoro nell’ambito del complessivo risarcimento del danno non patrimoniale.
I parametri di liquidazione indicati dalle Tabelle di Milano, comprendono anche una quota a titolo di danno morale, quindi viene personalizzato il punto in misura pari al 26%.
Infine, la somma spettante al ricorrente deve essere decurtata ex art.1 3 lett. a) D. Lg.vo n.38/2000 dal valore della capitalizzazione della rendita ottenuta dall’Inail.
In conclusione, il Tribunale condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente l’importo di euro 243.415,00, oltre accessori di legge; condanna altresì la stessa a rifondere le spese di lite liquidate in euro 6.500,00, oltre accessori.
Avv. Emanuela Foligno
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