Accertata con CTU la velocità tenuta dai veicoli e lo spazio di frenata, viene confermata la responsabilità preponderante del veicolo in uscita dalla piazzola di sosta (Tribunale di Potenza, Sentenza n. 894/2021 del 13/08/2021-RG n. 1954/2010)

Il Giudice di Pace di Laurenzana attribuiva all’appellato la colpa nella misura del 70% nella causazione del sinistro stradale verificatosi il 7.12.2006 sulla S.S. 92 che da Corleto Perticara conduce a Potenza, ritenendo che alla guida del furgone Fiat Fiorino, in uscita dalla piazzola di sosta antistante l’ingresso di un hotel, nell’intento di svoltare a sinistra per dirigersi verso Corleto Perticara, si immetteva sulla strada senza rispettare l’obbligo di dare la precedenza all’autovettura VW Passat, con la quale andava a collidere.

L’appellante censura la decisione sostenendo che la responsabilità del sinistro era da attribuire esclusivamente alla Passat e a sostegno del gravame propone i seguenti motivi:

1) erronea valutazione delle risultanze probatorie;

2) la errata quantificazione del danno biologico: il CTU avrebbe valutato il danno biologico da lei subìto nella misura del 2% ma tale percentuale terrebbe conto soltanto della distorsione del rachide cervicale e non anche il trauma lombo sacrale e scapolo omerale; né avrebbe tenuto conto del grado di invalidità che le tabelle mediche prevedono ( dal 5 al 10%) per la sindrome soggettiva ansioso -depressiva dallo stesso diagnosticata; né infine, il CTU nella valutazione della inabilità temporanea avrebbe considerato gli esiti del sinistro che hanno determinato ricoveri ospedalieri e l’ uso del collare per tre mesi.

Con il primo motivo di gravame, l’appellante contesta la ricostruzione del sinistro così come operata dal CTU e dal primo Giudice, sostenendo la erroneità nell’accertamento delle cause e della responsabilità che doveva essere attribuita esclusivamente al veicolo avversario.

La doglianza è infondata.

La ricostruzione della dinamica del sinistro eseguita dal CTU e fatta propria dal Giudice di Pace non può essere posta in discussione perché fondata su dati oggettivi emersi dagli accertamenti e dai rilevamenti tecnici –descrittivi eseguiti nell’immediatezza dei fatti dai carabinieri della stazione di Corleto.

Le misurazioni eseguite sul posto, l’assenza di tracce di frenata sull’asfalto, la velocità di marcia della Passat, prima del punto di collisione con il furgone dell’appellante, sono dati oggettivi incontestabili, risultanti anche dalla documentazione fotografica in atti, che sono stati posti a fondamento dell’elaborazione peritale per il calcolo del la velocità dei veicoli, con l’applicazione delle formule analiticamente riportate nella relazione tecnica, nonché per determinare la rispettiva possibilità di percezione del pericolo da parte di entrambi i conducenti e la conseguente capacità di mettere in atto le concrete manovre per evitare l’impatto.

Orbene, il CTU è pervenuto alla conclusione che:

  1. la velocità del veicolo condotto dalla VW era di 54,56 km/h , di molto inferiore al limite di 90 km/h consentito sul tratto di strada per cui è causa;
  2. che a questa velocità si percorrono 18.88 mt nell’unità di tempo di un secondo;
  3. che, alla luce di quest’ultimo dato il conducente della Passat ebbe la percezione del pericolo ad una distanza dal punto di collisione inferiore a mt 18.88, e, quindi ha avuto meno di 1 secondo a disposizione per reagire mentre il tempo di reazione di un soggetto normale è di 1 secondo;
  4. stante l’assenza di tracce di frenata al suolo, se ne desume che il predetto veicolo non riuscì a mettere in atto l’azione frenante per evitare la collisione;
  5. il veicolo Passat per percorrere i 72 mt dall’uscita della curva al punto di impatto, alla velocità calcolata di 16,6 mt al secondo, aveva bisogno di 4 secondi( 16,6 x4), tempo ritenuto dal CTU sufficiente al furgone per accertarsi della circolazione dell’altro veicolo.

Conseguentemente, è meritevole di integrale conferma la decisione del Giudice di Pace e l’attribuzione della responsabilità ai conducenti dei veicoli, anche con riferimento alla conseguente quantificazione delle quote dei danni risarcibili.

Parimenti integralmente confermata la CTU Medico-Legale esperita in primo grado sulla persona dell’appellante.

Contrariamente a quanto affermato, il CTU non ha eseguito una valutazione parziale dei dati clinici, ma ha preso in considerazione tutte le lesioni riportate, e poi ha proceduto alla valutazione delle lesioni riscontrate determinando sia la inabilità temporanea che il danno permanente quantificandolo nella misura percentuale del 2% . Tale valutazione appare esaustiva e congrua e, quindi, scevra dai vizi denunciati dall’appellante.

Infine, la sentenza impugnata viene condivisa anche con riferimento alla liquidazione e alla quantificazione del danno morale, nel quale risulta ricompreso lo stato ansioso-depressivo patito che è stato liquidato in via equitativa dal primo Giudice nella misura del 25% di quanto riconosciuto a titolo di danno biologico.

Il Giudice condivide l’orientamento, seguito anche in primo grado, secondo cui: Ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l’utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008, non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento; invece deve prima accertarsi, con metodo presuntivo, il pregiudizio morale subito, attraverso l’individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo, allegando i fatti dai quali emerge la sofferenza morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo.

Ebbene, nel caso in esame, l’esistenza di un danno biologico minimo (2%) e l’assenza di allegazione di fatti dai quali desumere una differente quantificazione della sofferenza morale rispetto a quella riconosciuta con la sentenza impugnata in favore dell’appellante, conducono a ritenere infondato il motivo di gravame proposto sul punto.

Il Tribunale di Potenza rigetta l’appello principale e compensa integralmente le spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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