Il cartello, o avviso, esonera da responsabilità quando avverte di uno specifico pericolo, ad esempio nel concreto avrebbe dovuto evidenziare la presenza di tubi scoperti (Cass., sez. VI Civile – 3, Ordinanza n. 8873/21 del 31 marzo 2021)
Una bambina, ospite con i genitori all’interno di un agriturismo, si ferisce durante l’utilizzo di un tappeto elastico.
I genitori citano a giudizio i gestori dell’Azienda agrituristica invocandone la colpa e chiedendo il risarcimento dei danni.
Sia in primo grado, che in Appello, viene riconosciuta la responsabilità dell’Agriturismo sull’assunto che il tubo privo di protezione (sul quale andava ad impattare la bambina), era privo di protezione e scoperto, laddove, invece, “se fosse stato ricoperto di imbottitura, non avrebbe causato la lesione al braccio della bambina, considerato anche che il tappeto elastico in questione veniva utilizzato conformemente al suo impiego, senza comportamenti anomali da parte dell’utilizzatrice”.
La vicenda approda in Cassazione dove l’Agriturismo invoca la colpa della bambina e dei genitori.
In Cassazione l’avvocato dell’azienda prova a scaricare la colpa per il danno subito dalla bambina sui suoi genitori.
Nello specifico, l’azienda evidenzia che all’interno della struttura è presente un cartello con cui si avvisavano le persone del fatto che “il gioco della rete non era custodito e che chi lo usava lo faceva a proprio rischio” e che “essendo visibile il tubo non protetto, avrebbero dovuto essere i genitori a non far saltare la bambina”.
Gli Ermellini non condividono le doglianze prospettate.
In primo luogo, viene chiarito che “il cartello esonera da responsabilità quando avverte dello specifico pericolo (nel caso, la presenza di tubi o di oggetti, urtando i quali si può riportate danno) mentre non ha alcun rilievo un generico avviso di omessa custodia, che, anzi, è semmai ammissione di non occuparsi di una cosa propria”.
Riguardo, invece, il censurato comportamento dei genitori della bambina, lo stesso non è rimproverabile in considerazione del fatto che la vittima utilizzava il tappeto elastico in maniera del tutto adeguata alle caratteristiche del gioco.
Oltretutto i genitori della piccola vittima rispettavano le regole del corretto utilizzo del gioco, facendo salire i bambini uno per volta.
La Suprema Corte, sottolinea duramente che il cartello, o avviso, esonera da responsabilità quando avverte di uno specifico pericolo, ad esempio nel concreto avrebbe dovuto evidenziare la presenza di tubi scoperti.
Conseguentemente, non ha rilievo giuridico un generico avviso di omessa custodia e di esonero di responsabilità, che, invece, costituisce pacifica affermazione di mancata custodia di una cosa propria.
Sulla condotta colpevole e imprudente della bambina e sulla visibilità della fonte di pericolo, ovvero del tubo scoperto, il Giudice di merito ha ritenuto che la bambina stesse facendo un uso adeguato del tappeto elastico, e che non era ravvisabile colpa dei genitori.
Tale seconda doglianza è inammissibile poiché si riferisce ad un fatto, debitamente accertato nei giudizi di merito, e non a principi di diritto eventualmente disapplicati o errati.
La Corte sottolinea che l’Azienda pretende che venga rivalutato tale accertamento, operazione preclusa ai Giudici di legittimità, anche in presenza di una motivazione adeguata da parte della corte di merito.
In conclusione, la Suprema Corte condanna l’Azienda ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il deposito del ricorso.
Avv. Emanuela Foligno
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